COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BETTOLASPES avverso squalifica per 3 giornate calc.PAGIN SAMUELE, per 4 giornate calc.GRIFA ANDREA ed al 31.12.2006 calc.CERUTI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 18.10.2006 gara BETTOLA – SALSOMAGGIORE del 14.10.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 02/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BETTOLASPES
avverso squalifica per 3 giornate calc.PAGIN SAMUELE, per 4 giornate calc.GRIFA ANDREA ed al 31.12.2006 calc.CERUTI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 18.10.2006
gara BETTOLA – SALSOMAGGIORE del 14.10.2006
Il G.S.BETTOLASPES ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che : 1) il calciatore espulso dal campo sarebbe PAGIN SAMUELE e non CERUTI DAVIDE; 2) il calc.PAGIN(non CERUTI) “non ha spinto volontariamente l’arbitro appoggiandogli le mani al petto, ma è venuto a contatto con lo stesso con il petto(mani dietro alla schiena) in quanto accidentalmente, nella concitazione del momento, è stato spinto da tergo da alcuni compagni che sopraggiungevano di corsa”. “E’ vero il gesto, peraltro censurabile e deprecabile, dello strappare dalle mani del direttore di gara il cartellino rosso, gettandolo a terra(comunque senza calpestarlo); 3) le tre giornate di squalifica inflitte al calc.PAGIN, sono invece da attribuire, al calc.CERUTI ; 4) “il gesto del calc.GRIFA non consiste in “una manata il viso dell’avversario”, bensì ad una spinta al petto per liberarsi della presa al collo volontaria da parte del giocatore avversario a gioco in corso ma a palla lontana. Chiede una revisione dei provvedimenti. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) il calc.CERUTI, dopo la convalida di una segnatura da parte della squadra avversaria, avvicinatosi all’arbitro, lo spingeva con le mani al petto facendolo indietreggiare ed alla esibizione del cartellino rosso, lo strappava dalle mani del direttore di gara, gettandolo a terra, calpestandolo; 2) il calc.PAGIN, spingeva violentemente un compagno di squadra verso l’arbitro, indirizzando a questi ripetute frasi offensive; 3) il calc.GRIFA, durante una azione di gioco, disinteressandosi del pallone, colpiva un giocatore avversario con una “manata al volto” e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, rivolgeva all’arbitro frasi offensive; - preso atto inoltre che lo stesso direttore di gara si è detto certo della identificazione dei calciatori CERUTI e PAGIN, quali attori dei comportamenti rispettivamente loro addebitati in quanto, nel frangente, gli erano molto vicini e dei quali ha avuto modo, senza ombra di dubbio, di rilevare il numero di maglia; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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