COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CASOLA VALSENIO avverso squalifica per 3 giornate calc.VISANI CHRISTIAN, per 4 giornate calc.POGGIALI ALESSANRO ed al 6.1.2007 calc.VISANI MAURIZIO, inibizione al 6.12.2006 dir.add.arb.SERASINI PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 dell’8.11.2006 gara CASOLA VALSENIO – RENO dell’1.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CASOLA VALSENIO avverso squalifica per 3 giornate calc.VISANI CHRISTIAN, per 4 giornate calc.POGGIALI ALESSANRO ed al 6.1.2007 calc.VISANI MAURIZIO, inibizione al 6.12.2006 dir.add.arb.SERASINI PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 dell’8.11.2006 gara CASOLA VALSENIO – RENO dell’1.11.2006 Il ricorso proposto dall’A.C.CASOLA VALSENIO, della quale è stato sentito il Presidente, non può essere preso in esame, ai sensi dell’art.29 comma 6 del C.G.S., in quanto redatto senza alcuna motivazione e, comunque, in forma del tutto generica. La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso dell’A.C.CASOLA VALSENIO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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