COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA POL.YOUNG LINE avverso perdita gara, penalizazione di 1 punto in classifica ed ammenda di € 55 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 16 del 26.10.2006 gara ATHLETIC FELSINA – YOUNG LINE del 18.10.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 15/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE – SERIE D
RECLAMO PROPOSTO DA POL.YOUNG LINE
avverso perdita gara, penalizazione di 1 punto in classifica ed ammenda di € 55
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 16 del 26.10.2006
gara ATHLETIC FELSINA – YOUNG LINE del 18.10.2006
La POL.YOUNG LINE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che le variazioni relative ai
campi, agli orari delle gare, ecc. relative al girone B, del quale fa parte, sono invece apparse sul C.U.n. 14 del C.P.di Bologna,
datato 12.10.2006 sotto paragrafo errato GIRONE C. “L’errore in questione ha tratto in errore la nostra dirigenza e per questo
motivo, mercoledì 18/10 la POL.YOUNG LINE non si è recata a San Lazzaro per la gara in questione, sapendo di dover giocare
venerdì 20/10 alle 22. La società Athletic Felsina, dato l’accaduto, si è detta subito disponibile a ripetere la gara. La POL.YOUNG
LINE ritiene ingiusta la sconfitta per 6 a 0 , il punto di squalifica e l’ammenda di 55 euro, pertanto richiede di poter disputare la
suddetta partita ATHLETIC FELSINA – YOUNG LINE in data da destinarsi.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che sul C.U. n.14 del C.P. di Bologna, datato 12.10.2006, seppure con la indicazione “Girone C”
era indicato che l’ATH.FELSINA “disputerà le gare interne il mercoledì”, indicazione posta nella riga immediatamente sotto le
variazioni relative al Girone B;
- ritenuto che la POL.YOUNG LINE non avrebbe potuto fare a meno di rilevare la variazione relativa
all’ATH.FELSINA, che partecipa allo stesso Girone B e che era la squadra che avrebbe dovuto incontrare nella settimana
successiva,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso della POL.YOUNG LINE, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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