COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA S.S.FUTA 65 avverso squalifica per 3 giornate calc.DRUIDI RICCARDO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 9.11.2006 gara FUTA 65 – LIBERTASARGILE del 4.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA S.S.FUTA 65 avverso squalifica per 3 giornate calc.DRUIDI RICCARDO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 9.11.2006 gara FUTA 65 – LIBERTASARGILE del 4.11.2006 La S.S.FUTA 65 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc.DRUIDI “non ha sferrato un pugno all’avversario, contrariamente a quanto scritto dal sig.Arbitro, ma bensì, in seguito ad una gomitata subita, non rilevata dal sig.Arbitro, che lo porta ad avere un livido in viso, ha dato un buffetto all’avversario e lo ha apostrofato con brutte parole”. Ritiene la sanzione sproporzionata all’accaduto. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.DRUIDI, senza interessarsi del gioco, colpiva con un pugno un giocatore avversario, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.DRUIDI RICCARDO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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