COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.QUATTRO CASTELLA per presunta irregolarità gara CASTELNOVESE – QUATTRO CASTELLA dell’1.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.QUATTRO CASTELLA per presunta irregolarità gara CASTELNOVESE – QUATTRO CASTELLA dell’1.11.2006 L’A.S.QUATTRO CASTELLA, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine alla gara sopra indicata in quanto alla stessa avrebbe preso parte nelle fila della POL.CASTELNOVESE il calc.RUSPAGGIARI CRISTIAN, nato il 21.7.1972, squalificato per 3 giornate, come da C.U.n. 17 datato 2.11.2006 del Giudice Sportivo, per espulsione avventa nel corso della partita del 22.10.2006. Chiede “la vittoria all’A.S.QUATTRO CASTELLA, con ogni conseguente più utile pronuncia”. La Commissione - visti gli atti ufficiali; - verificato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 17 del C.R.E.R., datato 2.11.2006, in relazione alle gare del 22.10.2006, fra i giocatori espulsi, il calc.RUSPAGGIARI CRISTIAN risulta squalificato per 3 giornate; - atteso che l’art.41 comma 2 del C.G.S. stabilisce che “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del G.S.” - accertato che, in esatta applicazione del precitato art.41 del C.G.S., il calc.RUSPAGGIARI DINO non ha preso parte alla gara Ciano – Castelnovese del 29.10.2006; - considerato che la squalifica per 3 giornate, comprensiva della giornata già scontata, come detto sopra, il 29.10.2006 e, quindi, per rimanenti 2 gare, ai sensi dell’art.17 comma 2 (“ le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U.”) doveva essere scontata a partire dal 3.11.2006; - valutato, pertanto, in virtù delle considerazioni sopra esposte, che il calc.RUSPAGGIARI CRISTIAN aveva pieno titolo per prendere parte alla gara indicata in epigrafe, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dall’A.S.QUATTRO CASTELLA, confermando il risultato acquisito sul campo : CASTELNOVESE 1 – QUATTRO CASTELLA 0. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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