COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL.FUNO per presunta irregolarità gara FUNO – PERSICETO 85 del’1.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL.FUNO per presunta irregolarità gara FUNO – PERSICETO 85 del’1.11.2006 La POL.FUNO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine alla gara sopra indicata in quanto “la F.C.PERSICETO 85 ha utilizzato nella gara in oggetto(nr.8 della lista) il calc.QUAGLIARELLO MARIANO, risultato espulso il 29 ottobre 2006, nella gara Persicelo 85 – ABM F.C., come si evince dal C.U. n.17 del 2.11.2006(data nella quale la ns.società è venuta a conoscenza di tale irregolarità)“ “Chiede pertanto che vengano presi i provvedimenti del caso”. Controdeduce il F.C.PERSICETO 85 significando che “il calc.QUAGLIARELLO Mariano aveva tutti i diritti di partecipare alla gara in oggetto in quanto erroneamente segnalato dall’arbitro nella precedente gara come espulso al posto del n.6 Nolfo Riccardo”. Solo a partita già disputata si sono resi conto dell’errore dell’arbitro e lo hanno segnalato al C.P. di Bologna. Indica alcune persone che sono disposte a testimoniare la veridicità di quanto fatto presente. La Commissione, - premesso che l’art. 31 del C.G.S. stabilisce che “i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, conseguentemente, non vengono sentite le persone indicate; - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 17 del C.P. di Bologna, datato 2.11.2006, il calc.QUAGLIARELLO MARIANO, fra i giocatori espulsi, risulta squalificato per 1 giornata; - preso atto che nessuna variazione è stata apportata alla precedente dal C.P. di Bologna dopo aver sentito l’arbitro; - valutato, pertanto, che il calc.QUAGLIARELLO MARIANO ha partecipato, nelle file del F.C.PERSICETO 85, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : FUNO 0 – PERSICETO 85 1) senza averne titolo , in quanto squalificato; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al F.C.PERSICETO 85 la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara FUNO - PERSICENTO dell’1.11.2006 ed al calc.QUAGLIARELLO MARIANO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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