COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA POL.RIOVEGGIO avverso squalifica per 3 giornate calc.MANTUANO GIOVANNI e D’ANNA FRANCESCO, al 9.1.2007 all.EGOLLINO LUIGI e inibizione al 9.1.2007 mass.MARZOCCHI SERGIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 9.11.2006 gara CROCE COPERTA – RIOVEGGIO dell’1.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA POL.RIOVEGGIO avverso squalifica per 3 giornate calc.MANTUANO GIOVANNI e D’ANNA FRANCESCO, al 9.1.2007 all.EGOLLINO LUIGI e inibizione al 9.1.2007 mass.MARZOCCHI SERGIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 9.11.2006 gara CROCE COPERTA – RIOVEGGIO dell’1.11.2006 La POL.RIOVEGGIO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il calc.MANTUANO non ha rivolto all’arbitro ed alla categoria le gravi e reiterate offese scritte nel referto, ma solo protestato, contro la durata della partita oltre il tempo di recupero stabilito, in termini sicuramente non propriamente offensivi; 2) le proteste del calc.D’ANNA “possono sicuramente rientrare in una normale dialettica delle fasi di gioco e che il modo in cui sia maturata la sconfitta possa avere alterato gli animi, ma il calciatore non ha proferito frasi così gravi da determinare la sanzione inflitta”; 3) l’all.EGOLLINO “ha solo chiesto all’arbitro la motivazione della sua decisione di prorogare la durata della partita oltre il tempo dal medesimo stabilito e segnalato”. “L’arbitro invitava il sig.EGOLLINO ad uscire dal campo ed egli si è avviato verso gli spogliatoi, senza sferrare nessun pugno contro la panchina, ma sicuramente molto contrariato”; 4) anche il mass.MARZOCCHI “ha solo chiesto all’arbitro il perché della durata della partita oltre il recupero stabilito, visto che all’allenatore l’arbitro non aveva dato alcuna risposta” e l’arbitro lo invitava a lasciare il terreno di gioco, cosa che avveniva senza alcuna offesa all’arbitro. Chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione dei provvedimenti. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) il calc.MANTUANO , dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si avvicinava all’arbitro e gli rivolgeva ripetute frasi offensive, venendo conseguentemente espulso; 2) a fine gara, il calc.D’ANNA rivolgeva all’arbitro ripetute frasi offensive; 3) dopo la segnatura della rete sopra citata, l’all.EGOLLINO ed il mass.MARZOCCHI, entrati sul terreno di gioco, rivolgevano all’arbitro reiterate frasi gravemente offensive, venendo quindi allontanati dal terreno di gioco e l’all.EGOLLINO nell’uscire dal campo colpiva con un pugno la panchina, danneggiandola seriamente; - valutato che il comportamento messo in atto dal mass.MARZOCCHI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 20.12.2006 l’inibizione del mass.MARZOCCHI SERGIO e di confermare gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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