COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA POL.RIOVEGGIO avverso squalifica per 3 giornate calc.MANTUANO GIOVANNI e D’ANNA FRANCESCO, al 9.1.2007 all.EGOLLINO LUIGI e inibizione al 9.1.2007 mass.MARZOCCHI SERGIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 9.11.2006 gara CROCE COPERTA – RIOVEGGIO dell’1.11.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA POL.RIOVEGGIO
avverso squalifica per 3 giornate calc.MANTUANO GIOVANNI e D’ANNA FRANCESCO, al 9.1.2007 all.EGOLLINO
LUIGI e inibizione al 9.1.2007 mass.MARZOCCHI SERGIO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 9.11.2006
gara CROCE COPERTA – RIOVEGGIO dell’1.11.2006
La POL.RIOVEGGIO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il calc.MANTUANO
non ha rivolto all’arbitro ed alla categoria le gravi e reiterate offese scritte nel referto, ma solo protestato, contro la durata della
partita oltre il tempo di recupero stabilito, in termini sicuramente non propriamente offensivi; 2) le proteste del calc.D’ANNA
“possono sicuramente rientrare in una normale dialettica delle fasi di gioco e che il modo in cui sia maturata la sconfitta possa
avere alterato gli animi, ma il calciatore non ha proferito frasi così gravi da determinare la sanzione inflitta”; 3) l’all.EGOLLINO “ha
solo chiesto all’arbitro la motivazione della sua decisione di prorogare la durata della partita oltre il tempo dal medesimo stabilito e
segnalato”. “L’arbitro invitava il sig.EGOLLINO ad uscire dal campo ed egli si è avviato verso gli spogliatoi, senza sferrare nessun
pugno contro la panchina, ma sicuramente molto contrariato”; 4) anche il mass.MARZOCCHI “ha solo chiesto all’arbitro il perché
della durata della partita oltre il recupero stabilito, visto che all’allenatore l’arbitro non aveva dato alcuna risposta” e l’arbitro lo
invitava a lasciare il terreno di gioco, cosa che avveniva senza alcuna offesa all’arbitro. Chiede l’annullamento o, in subordine, la
riduzione dei provvedimenti.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si
rileva che : 1) il calc.MANTUANO , dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si avvicinava all’arbitro e gli
rivolgeva ripetute frasi offensive, venendo conseguentemente espulso; 2) a fine gara, il calc.D’ANNA rivolgeva all’arbitro ripetute
frasi offensive; 3) dopo la segnatura della rete sopra citata, l’all.EGOLLINO ed il mass.MARZOCCHI, entrati sul terreno di gioco,
rivolgevano all’arbitro reiterate frasi gravemente offensive, venendo quindi allontanati dal terreno di gioco e l’all.EGOLLINO
nell’uscire dal campo colpiva con un pugno la panchina, danneggiandola seriamente;
- valutato che il comportamento messo in atto dal mass.MARZOCCHI possa essere punito con una sanzione
più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 20.12.2006 l’inibizione del mass.MARZOCCHI SERGIO e di confermare gli altri provvedimenti
impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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