COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 48 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PILASTRO avverso squalifica per 4 giornate calc.RE NICOLA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 20 del 23.11.2006 gara CALCARA – PILASTRO del 19.11.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 29/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
48 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PILASTRO
avverso squalifica per 4 giornate calc.RE NICOLA
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 20 del 23.11.2006
gara CALCARA – PILASTRO del 19.11.2006
L’A.S.PILASTRO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che “è vero che il giocatore RE
NICOLA protestava vivacemente dopo una decisione arbitrale, ma in nessuna maniera spintonava l’arbitro e quando gli veniva
mostrato il cartellino rosso usciva dal campo immediatamente, senza continuare in inutili proteste”. Chiede una riduzione della
sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali,
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito che, mentre stava portandosi verso il centro del
campo per la ripresa del gioco dopo la segnatura di una rete da parte dell’U.S.CALCARA, il calc.RE (portiere dell’A.S.PILASTRO),
partendo dalla sua area, gli correva contro protestando vivacemente e gli metteva le mani sul petto, spingendo,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.RE NICOLA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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