COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 49 RECLAMO PROPOSTO DA POL. GIOCO E VITA avverso squalifica al 30.4.2007 all.VISTOLI RICCARDO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 19 del 15.11.2006 gara BANDO – POL.GIOCO E VITA del 12.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 49 RECLAMO PROPOSTO DA POL. GIOCO E VITA avverso squalifica al 30.4.2007 all.VISTOLI RICCARDO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 19 del 15.11.2006 gara BANDO – POL.GIOCO E VITA del 12.11.2006 La POL.GIOCO E VITA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che “è pur vero che il sig.VISTOLI RICCARDO era stato espulso per plateali offese al D.d.G. e che, in seguito, durante e dopo la gara, reiterava il comportamento offensivo, ma è altrettanto vero che il sig.VISTOLI RICCARDO non ha assolutamente avuto e/o accennato alcun tentativo di contatto fisico”. Facendo riferimento ad altri più gravi comportamenti, sanzionati con punizioni più lievi, chiede una riduzione della squalifica. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che l’all.VISTOLI, allontanato per avergli rivolto offese, per il restante della gara, fuori dal terreno di gioco, continuava nelle esternazioni ed al termine della partita, gli impediva di entrare nello spogliatoio, protendendo le braccia con i pugni rivolti verso di lui, giungendo sino a non più di venti centimetri dal suo viso, provvidenzialmente bloccato a forza dal dirigente addetto all’arbitro e dagli addetti alla forza pubblica sostitutiva che lo allontanavano e lo obbligavano, con grosse difficoltà, ad entrare nello spogliatoio della squadra; - visto l’art.16 comma 1 del C.G.S. e considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.4.2007 dell’all.VISTOLI RICCARDO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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