COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PREANNUNCIO DI RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PIL MORGAN avverso squalifica per 6 giornate calc.VALLONE STEFANO e DAGA DAVIDE, al 9.11.2011 calc.PAPINI CRISTIAN e ammenda € 200 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 9.11.2006 gara ZOLA PREDOSA – PIL MORGAN dell’1.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PREANNUNCIO DI RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PIL MORGAN avverso squalifica per 6 giornate calc.VALLONE STEFANO e DAGA DAVIDE, al 9.11.2011 calc.PAPINI CRISTIAN e ammenda € 200 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 9.11.2006 gara ZOLA PREDOSA – PIL MORGAN dell’1.11.2006 L’A.C.PIL MORGAN, indirizzando erroneamente ad altro Organo della giustizia sportiva, dopo aver preannunciato a mezzo telefax in data 10.11.2006 “ricorso avverso decisione G.S. pubblicata sul C.U,.n. 18 del 9.11.2006”, con richiesta di copia degli atti ufficiali, inviatile, non ha poi fatto seguire alcunché. La Commissione, visto l'art. 29 comma 8 del C.G.S., dispone per l'addebito della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it