COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 57 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.POL.AURORA avverso squalifica per 4 giornate calc.PIRINI GIUSEPPE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 29.11.2006 gara AURORA – PORTO CORSINI del 26.11.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
57 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.POL.AURORA
avverso squalifica per 4 giornate calc.PIRINI GIUSEPPE
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 29.11.2006
gara AURORA – PORTO CORSINI del 26.11.2006
L’A.S.POL.AURORA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che in una azione
di gioco il calc.PIRINI “veniva colpito da un colpo al volto da un giocatore del Porto Corsini. L’arbitro avendo fatto proseguire,
non ravvisando nessuna irregolarità, ha scaturito le proteste del nostro giocatore. A questo punto l’arbitro, suggestionato
dalle proteste del PIRINI, decideva di espellere il giocatore della Pol.Aurora”. Ritenendo eccessiva la sanzione, ne chiede
una riduzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.PIRINI, dopo una decisione tecnica,
pronunciata ad altissima voce una imprecazione blasfema, rivolgeva all’arbitro offese, venendo conseguentemente espulso;
nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava le esternazioni blasfeme ed al rientro dell’arbitro negli spogliatoi gli indirizzava
ancora offese,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.PIRINI GIUSEPPE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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