COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA F.C.REAL DOVADOLA avverso squalifica per 5 giornate calc.LANZI CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 21 del 29.11.2006 gara REAL DOVADOLA – VIRTUS PREMILCUORE del 26.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA F.C.REAL DOVADOLA avverso squalifica per 5 giornate calc.LANZI CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 21 del 29.11.2006 gara REAL DOVADOLA – VIRTUS PREMILCUORE del 26.11.2006 Il F.C.REAL DOVADOLA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che il calc.LANZI, dopo essere stato ripetutamente offeso da un giocatore della squadra avversaria in panchina che, una volta entrato in campo per sostituzione, continuava ad ingiuriarlo e lo scalciava alle gambe mentre l’arbitro era lontano e non poteva vedere, per cui “perduta la pazienza, compiva l’ignobile gesto, non giustificabile, ma furbescamente cercato dal giocatore avversario”. Chiede una riduzione della squalifica. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal circostanziato referto di gara si rileva che il calc.LANZI, a gioco fermo, da una distanza di circa 30 centimetri, lanciava verso un avversario uno sputo che lo raggiungeva in pieno viso, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.LANZI CLAUDIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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