COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA S.S. UNIONE CALCIO CASALESE avverso squalifica al 4.2.2007 all. FRANZINI MAURO e inibizione al 18.3.2007 dir. acc. uff. AZZI PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 24 del 20.12.2006 gara CASALESE – FIDENTINA del 17.12.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA S.S. UNIONE CALCIO CASALESE avverso squalifica al 4.2.2007 all. FRANZINI MAURO e inibizione al 18.3.2007 dir. acc. uff. AZZI PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 24 del 20.12.2006 gara CASALESE – FIDENTINA del 17.12.2006 La S.S. UNIONE CALCIO CASALESE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che, dopo che un proprio calciatore era stato “colpito in maniera proditoria riportando un buco sulla coscia che richiedeva l’intervento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Olio Po, senza che l’arbitro prendesse provvedimento alcuno, il ns.dirigente AZZI, assieme all’all.FRANZINI, hanno chiesto spiegazioni all’arbitro, senza ottenere risposta, continuate anche all’atto dell’espulsione del ns. portiere Bosoni, sempre senza offendere alcuno, alterando solo in alcuni casi il timbro della voce. Di fronte all’indifferenza ed all’ennesima ingiustizia subita, richiedevano spiegazioni in maniera sempre educata e senza offese di sorta”. Chiede una congrua riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che, a pochi minuti dal termine dell’incontro, l’arbitro disponeva l’allontanamento dell’all. FRANZINI e del dir. acc. uff. AZZI, che gli avevano rivolto reiterate offese e che gli stessi ritardavano poi l’uscita dal terreno di gioco; - ritenuto che il comporta,mento del dir. acc. uff. AZZI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 4.2.2007 l’inibizione del dir. acc. uff. AZZI PAOLO, confermando la squalifica al 4.2.2007 dell’all. FRANZINI MAURO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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