COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL. SECCHIA avverso squalifica al 30.6.2009 all. GUILOUZI HAMADI BEN HAMM delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U. n. 16 dell’8.11.2006 gara TRICOLORE REGGIANA – SECCHIA dell’1.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL. SECCHIA avverso squalifica al 30.6.2009 all. GUILOUZI HAMADI BEN HAMM delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U. n. 16 dell’8.11.2006 gara TRICOLORE REGGIANA – SECCHIA dell’1.11.2006 La POL. SECCHIA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che ”correva il 37° minuto della ripresa quando il sig. Ben(arbitro) fischiava un calcio di punizione a ns. favore. Punizione che invece battevano gli altri avversari, realizzando la rete del vantaggio. A quel punto il nostro allenatore commetteva l’errore di entrare sul terreno di gioco per protestare. Proteste vibrate forse, ma le mani non sono assolutamente state alzate. Nessuno si è permesso di toccare il sig. Ben”. “Gli stessi dirigenti della Tricolore Reggiana possono testimoniare che nessuno ha colpito con un pugno al collo il sig.Ben”. Chiedono la revoca della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, dopo la segnatura di una rete da parte dell’A.C. Tricolore Reggiana, l’all. GUILOUZI, entrato sul terreno di gioco ed avvicinatoglisi, lo spintonava violentemente per più volte con entrambe le mani al petto, facendolo barcollare e procurandogli un diffuso senso di stordimento e di mancanza del respiro, ciò che non gli permetteva di portare a termine la gara, della quale decretava la sospensione con il triplice fischio. Mentre si avviava verso lo spogliatoio, l’all. GUILOUZI tentava di colpirlo al volto con un pugno che, per un rapido spostamento, lo raggiungeva sul collo, procurandogli forte dolore. Dovevano intervenire gli addetti alla forza pubblica sostitutiva ed alcuni giocatori della Pol. Secchia per allontanare l’allenatore; - valutato che la grave ed inqualificabile condotta tenuta dall’all. GUILOUZI debba essere punita con una sanzione maggiormente aderente al comportamento messo in atto dal medesimo; - visto l’art. 32 comma 3 del C.G.S., d e l i b e r a - di aumentare al 31.12.2009 la squalifica dell’all. GUILOUZI HAMADI BEN HAMM. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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