COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 07/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 87 RECLAMO PROPOSTO DA POL.VIS TREBBO avverso squalifica per 2 giornate calc.BALBONI PIERO, per 3 giornate calc. COCCHI LUCA e GIACOBAZZI LUCA, al 25.1.2008 calc.CHILU DOMINIQUE e al 15.2.2007 all.PIETROBUONI MICHELE, inibizione al 15.2.2007 dir.acc.uff.GUIDI GIORGIO, dir.add.arb.GIACOBAZZI CLAUDIO, mass.GOTTI SILVANO, add.forza pubbl.sost.GUERNELLI GIOVANNI, ass.arb.BANDIERA ENZO e al 25.4.2007 add.forza pubbl.sost.GRAZIA CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 27 del 25.1.2007 gara VIS TREBBO – FUNO del 21.1.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 07/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
87 RECLAMO PROPOSTO DA POL.VIS TREBBO
avverso squalifica per 2 giornate calc.BALBONI PIERO, per 3 giornate calc. COCCHI
LUCA e GIACOBAZZI LUCA, al 25.1.2008 calc.CHILU DOMINIQUE e al 15.2.2007
all.PIETROBUONI MICHELE, inibizione al 15.2.2007 dir.acc.uff.GUIDI GIORGIO,
dir.add.arb.GIACOBAZZI CLAUDIO, mass.GOTTI SILVANO, add.forza
pubbl.sost.GUERNELLI GIOVANNI, ass.arb.BANDIERA ENZO e al 25.4.2007 add.forza
pubbl.sost.GRAZIA CLAUDIO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 27 del 25.1.2007
gara VIS TREBBO – FUNO del 21.1.2007
La POL.VIS TREBBO, della quale è stato sentito il Presidente, criticando fermamente la
conduzione della gara da parte dell’arbitro (mancanza di collaborazione con i giocatori e con gli assistenti di
parte, estrema ed ingiustificata fiscalità, che ha innervosito giocatori, dirigenti e pubblico di entrambe le parti),
ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, facendo presente che : 1) il calc.BALBONI PIERO è stato
squalificato per 2 giornate perché veniva alle mani con un avversario, mentre invece si era solamente
adoperato per dividere i due giocatori venuti alle mani; 2) il calc.GIACOBAZZI LUCA è stato squalificato per 3
giornate perché veniva alle mani con un avversario, perciò non si spiega perché non siano stati presi
provvedimenti disciplinari anche nei confronti di tale giocatore del Funo; 3) il calc.COCCHI non ha offeso
l’arbitro; 4) il calc.CHILU è stato espulso perché, a parere dell’arbitro, aveva applaudito ironicamente in seguito
all’assegnazione di un rigore per il Funo. Alla comunicazione dell’espulsione protestava in maniera molto
decisa ma senza assolutamente spintonare l’arbitro; veniva poi rapidamente accompagnato fuori dal campo
dai propri compagni di squadra; 5) il dir.acc.uff.GUIDI GIORGIO ed il dir.add.arb.GIACOBAZZI CLAUDIO hanno
accompagnato l’arbitro agli spogliatoi, per proteggerlo da ogni eventuale eccesso da parte del pubblico.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante le sanzioni a carico del calc.BALBONI,
dell’all.PIETROBUONI, dei dirigenti GIACOBAZZI e GUIDI, del mass.GOTTI, dell’ass.BANDIERA e dell’add.forza
pubbl.sost.GUERNELLI non viene presa in esame, vertendo su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art.
41 comma 3 del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- sentito l’arbitro, che ha confermato integralmente il referto originario, dal quale si rileva che :
1) il calc.GIACOBAZZI LUCA, veniva espulso per aver colpito con una gomitata il fianco di un giocatore
avversario; 2) il calc.COCCHI, capitano della Pol.Vis Trebbo, espulso per doppia ammonizione, all’uscita dal
terreno di gioco, rivolgeva all’arbitro una frase offensiva; 3) il calc.CHILU, dopo la segnatura di una rete da parte
della squadra avversaria, rivolgeva all’arbitro epiteti offensivi e, all’esibizione del cartellino rosso, si avvicinava
all’arbitro e lo spintonava con il petto, facendolo indietreggiare di due passi, reiterando le offese. Veniva poi
allontanato da suoi compagni di squadra e nel lasciare il terreno di gioco indirizzava all’arbitro una frase
minacciosa; 4) l’add.forza pubbl.sost.GRAZIA , a fine gara, afferrava rudemente l’arbitro per un braccio,
indirizzandogli offese e minacce;
- ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dal calc.CHILU possa essere,
comunque, punito con una sanzione maggiormente aderente agli addebiti mossigli,
d e l i b e r a
- di ridurre al 25.7.2007 la squalifica del calc.CHILU DOMINIQUE, fermi restando tutti gli
altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
