COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 07/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C2 84 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico calc.DONATINI GIONATA, tess.A.C.CABANA e A.C.CABANA – camp.II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 07/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C2 84 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico calc.DONATINI GIONATA, tess.A.C.CABANA e A.C.CABANA – camp.II^ cat. Con nota 28 dicembre 2006, prot.n 742/182pf/SP/en, il Procuratore Federale, - esaminati gli atti relativi ad una denuncia sporta dai sigg.Vestrucci Edmondo, Presidente del C.P. di Forlì-Cesena e Misirocchi Maurizio, G.S. presso il medesimo Comitato, riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal sig.DONATINI GIONATA, calciatore tesserato per la società A.C.CABANA, denuncia pervenuta tramite il C.R.E.R. il 26.10.2006; - rilevato che il suddetto sig.DONATINI ha inviato una e-mail in data 16.3.2006 alla nella quale, fra l’altro, scrive : “quest’anno me ne avete fatte di tutti i colori e sono sempre stato zitto, ma questa volta la cosa mi puzza proprio, è uno scandalo” ed ancora “aspetto notizie immediate, questa volta non lo accetto e ne pagherete le conseguenze, non è una minaccia, non mi permetterei mai, però penso che qualcosa ci sia che non va...”; - ritenuto che i fatti, così come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all'art.1 e 3 commi 1 e 4 del C.G.S., ascrivibile al sig.DONATINI GIONATA, calciatore tesserato per la società A.C.CABANA, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.2 comma 4 del C.G.S. alla società A.C.CABANA; - visto l'art.28 comma 4 lett.b) del C.G.S.; - ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano : - il sig.DONATINI GIONATA della violazione di cui all'art.1 e 3 commi 1 e 4 del C.G.S., per quanto succintamente descritto nella parte motiva; - la società A.C.CABANA della violazione di cui all’art.2, comma 4 , del C.G.S., per responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato. Ritualmente notificato al calc.DONATINI ed all’A.C.CABANA l’atto di contestazione, nulla è pervenuto da parte degli stessi. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità del calc.DONATINI e, conseguentemente, dell’A.C.CABANA in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la squalifica per giorni 15 per il calc.DONATINI GIONATA e I ’ammenda di € 300 a carico dell’A.C.CABANA. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc.DONATINI GIONATA integra la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente violazione da parte dell’A.C. CABANA dell’art.2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione agli addebiti contestati al proprio tesserato; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc.DONATINI GIONATA la squalifica per giorni 15 ed all’A.C.CABANA una ammenda di € 200. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it