COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 03/08/2006 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO VETRINA JUNIORES 1 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SALSOMAGGIORE CALCIO avverso squalifica al 15.10.2006 calc.PARTELLI ANDREA, al 12.11.2006 calc.CELLA GIORDANO e al 15.10.2006 all.BERTANI SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 50 del 21.6.2006 gara SALSOMAGGIORE – SAN SECONDO del 15.6.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 03/08/2006 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO VETRINA JUNIORES 1 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SALSOMAGGIORE CALCIO avverso squalifica al 15.10.2006 calc.PARTELLI ANDREA, al 12.11.2006 calc.CELLA GIORDANO e al 15.10.2006 all.BERTANI SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 50 del 21.6.2006 gara SALSOMAGGIORE – SAN SECONDO del 15.6.2006 L’A.S.SALSOMAGGIORE CALCIO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) relativamente al calc.PARTELLI ANDREA, “ragazzo estremamente serio e corretto, le sue proteste sono state del tutto civili ed eventuali epiteti non erano da intendersi come offese all’arbitro, ma come imprecazioni che ormai rientrano nel lessico quotidiano”; 2) il calc.CELLA GIORDANO “pur protestando nei confronti del direttore di gara dopo l’espulsione, in termini accesi, del tutto involontariamente e nella concitazione del momento veniva a contatto con l’arbitro senza alcun intento di minaccia o lesivo dell’incolumità dell’arbitro. Durante la fase di premiazione rivolgeva, verso la condotta del direttore di gara, commenti da ascrivere a pura goliardia, ma senza intenti offensivi; 3) circa l’all. BERTANI SIMONE “le proteste nei confronti del direttore di gara, pur in termini accesi, non volevano essere né offensive, né lesive della dignità dell’arbitro. Gli epiteti, molto blandi, rivolti all’arbitro erano dovuti all’amarezza per le espulsioni dei due ragazzi”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) il calc.PARTELLI, dopo una decisione tecnica, applaudiva ironicamente l’arbitro, indirizzandogli nel contempo frasi gravemente offensive e scurrili. Dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione reiterava, urlando per oltre un minuto, le espressioni offensive anche nei confronti dell’A.I.A.; 2) il calc.CELLA, dopo un violento intervento falloso su di un avversario, con conseguente espulsione, rivolgeva all’arbitro frasi oltremodo offensive e scurrili, appoggiandogli le mani sulle spalle e spingendolo indietro per alcuni metri, venendo poi portato via a forza dal suo capitano e da un dirigente. Al termine della gara, reiterava ancora le offese nei confronti dell’arbitro, aggiungendo anche minacce; 3) l’all.BERTANI, dopo una decisione tecnica, rivolgeva all’arbitro ripetute offese, reiterate dopo la comunicazione del provvedimento di allontanamento, lasciando il terreno di gioco dopo circa due minuti, perché accompagnato a forza da un suo dirigente; - valutato che i comportamenti, indubbiamente deplorevoli, assunti dal calc. PARTELLI e dall’all. BERTANI possano, comunque, essere puniti con sanzioni più aderenti alla commissione delle infrazioni loro imputate, d e l i b e r a - di ridurre al 31.8.2006 le squalifiche del calc.PARTELLI ANDREA e dell’all.BERTANI SIMONE e di confermare la squalifica al 12.11.2006 del calc.CELLA GIORDANO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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