COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 88 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.ALFONSINE avverso squalifica per 2 giornate calc.MISEROCCHI LUCA, per 3 giornate calc.FARABEGOLI SIMONE e SCARLATELLA ANDREA, al 21.2.2007 all.PERNISA MATTEO e ammenda € 150 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 31.1.2007 gara ALFONSINE – SASSO MARCONI del 28.1.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 88 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.ALFONSINE avverso squalifica per 2 giornate calc.MISEROCCHI LUCA, per 3 giornate calc.FARABEGOLI SIMONE e SCARLATELLA ANDREA, al 21.2.2007 all.PERNISA MATTEO e ammenda € 150 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 31.1.2007 gara ALFONSINE – SASSO MARCONI del 28.1.2007 Il F.C.ALFONSINE, del quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) il calc.MISEROCCHI, dopo l’espulsione dell’allenatore, cercava di farsene spiegare il motivo dall’arbitro e, in pochi secondi veniva prima ammonito e poi espulso; 2) il calc.FARABEGOLI riferisce di aver imprecato solo ed esclusivamente per aver sbagliato un intervento ed il suo sfogo era un gesto di disappunto, più contro sé stesso che altro e, comunque, in nessun modo si è rivolto all’arbitro; 3) il calc.SCARLATELLA riferisce di non avere in nessun modo offeso l’avversario e “riteniamo assolutamente fuori luogo ed eccessivo il provvedimento di espulsione”, anche perché l’arbitro era almeno a venti metri di distanza dai due giocatori; 4) l’espulsione dell’all.PERNISA sarebbe avvenuta, secondo quanto detto dall’arbitro ad un dirigente “per il comportamento non corretto tenuto da tutti i componenti la panchina”; 5) ritiene che nessun giocatore abbia insultato l’arbitro a fine gara. Chiede l’annullamento della squalifica dell’all.PERNISA e dell’ammenda, nonché la riduzione delle altre sanzioni. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante le sanzioni a carico del calc.MISEROCCHI, dell’all.PERNISA e del F.C.ALFONSINE per l’ammenda non viene presa in esame, vertendo su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che : 1) il calc.FARABEGOLI, espulso per avergli rivolto una frase offensiva, alla notifica del provvedimento, dopo aver pronunciato un epiteto blasfemo, indirizzava ad un assistente una frase ingiuriosa; 2) il calc.SCARLATELLA, espulso per aver rivolto ad un giocatore avversario una frase offensiva e scurrile, accompagnate da una bestemmia, rivolgeva all’arbitro frasi offensive, scurrili e maleauguranti; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando “in toto” i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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