COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – CAMPIONATO JUNIORES 90 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ECLISSE per presunta irregolarità gara SAN MICHELESE – ECLISSE del 21.1.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 14/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE - CAMPIONATO JUNIORES
90 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ECLISSE
per presunta irregolarità
gara SAN MICHELESE – ECLISSE del 21.1.2007
L’A.S.ECLISSE eccepisce in ordine alla gara sopra indicata chiedendo “la vittoria a tavolino della gara indicata in quanto alla
stessa ha partecipato, nelle file della soc.SAN MICHELESE, il giocatore MATTA MATTEO, riteniamo senza averne titolo in
quanto di età superiore a quella limite prevista dal regolamento del campionato juniores di calcio a 5”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che il regolamento del Campionato Juniores – Calcio a cinque (cfr.Com.Uff. C.R.E.R. n.14
dell’11.10.2006) stabilisce che “le squadre potranno utilizzare un massimo di 3 fuori quota in ogni gara della fase regionale – play
off compresi – e più precisamente 2 giocatori nati dall’1 gennaio 1987 in poi ed 1 giocatore nato dall’1 gennaio 1986 in poi”;
- verificato che nella distinta giocatori dell’A.C.SAN MICHELESE per il calc.MATTA MATTEO è indicata la data di
nascita “15/04/86” mentre lo stesso risulta, dagli atti ufficiali, essere nato il 15.4.1985;
- valutato, pertanto, che il calc.MATTA MATTEO ha partecipato, nelle file dell’A.C.SAN MICHELESE, alla gara di
cui all'oggetto (terminata con il risultato : SAN MICHELESE 7 – ECLISSE 5) senza averne titolo , in quanto di età superiore a quella
prevista dal citato regolamento;
- ritenuto estremamente scorretto il comportamento messo in atto nell’occasione dall’A.C.SAN MICHELESE;
- avuto presente che la distinta calciatori della gara risulta firmata dal calc.GARZONE GIANLUCA, in qualità di
capitano;
- visti gli artt. 12 comma 5, 13 e 14 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere : all’A.C.SAN MICHELESE la punizione sportiva della perdita per 0- 6 della gara SAN MICHELESE –
ECLISSE del 21.1.2007 ed una ammenda di € 500, al calc.GARZONE GIANLUCA 3 giornate di squalifica ed al calc.MATTA
MATTEO 3 giornate di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata .
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