COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 94 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GODO avverso squalifica per 4 giornate calc.TURCHETTI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 30 del 14.2.2007 gara SAN PIETRO IN VINCOLI – GODO dell’11.2.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 94 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GODO avverso squalifica per 4 giornate calc.TURCHETTI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 30 del 14.2.2007 gara SAN PIETRO IN VINCOLI – GODO dell’11.2.2007 L’A.C.GODO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “in azione di gioco c’è stato un contatto fra il nostro portiere (TURCHETTI) e l’avversario(Casadio) e qui il TURCHETTI ha spintonato l’attaccante mentre si allontanava, ma non lo colpiva con un pugno al viso(come riportato da referto arbitrale), anche perché impossibile colpire al viso uno che volta le spalle. Questo è stato confermato a fine gara dallo stesso avversario”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, ribadendo che il calc.TURCHETTI, dopo che il gioco era stato interrotto per la concessione di un calcio di punizione a favore dell’U.S.San Pietro in Vincoli, colpiva con un pugno al viso un calciatore avversario che gli stava davanti, faccia a faccia, venendo conseguentemente espulso e, nell’allontanarsi, rivolgeva all’arbitro una frase irriguardosa, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.TURCHETTI ANDREA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it