COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 95 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO avverso squalifica per 2 giornate calc.SABBI LUCA e BARBAPICCOLA LUCA, per 3 giornate calc.GIACULLI ANTONIO e GUIDI LUCA, per 4 giornate calc.BREGOLI GIANCARLO, GHINI FABRIZIO e MIGLIO MICHELE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 15.2.2007 gara AXYS TEAM ANZOLAVINO – LOKOMOTIVE SAN BIAGIO dell’11.2.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
95 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO
avverso squalifica per 2 giornate calc.SABBI LUCA e BARBAPICCOLA LUCA, per 3 giornate calc.GIACULLI
ANTONIO e GUIDI LUCA, per 4 giornate calc.BREGOLI GIANCARLO, GHINI FABRIZIO e MIGLIO MICHELE
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 15.2.2007
gara AXYS TEAM ANZOLAVINO – LOKOMOTIVE SAN BIAGIO dell’11.2.2007
L’A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO, della quale è stato sentito il Presidente, assistito da persona di fiducia, ricorre
avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando, fra l’altro, che : 1) i calc.SABBI e BARBAPICCOLA, sostituiti, si recavano nello
spogliatoio, senza nulla proferire, tantomeno ingiuriosamente, nei confronti dell’arbitro; 2) il calc.GIACULLI subiva un infortunio che
lo costringeva a non poter terminare la gara, e non si rende conto per quale motivo sia stato squalificato; 3) il calc.GUIDI “si recava
nello spogliatoio senza nulla proferire, tantomeno ingiuriosamente, nei confronti dell’arbitro; 4) il calc.BREGOLI “si recava nello
spogliatoio senza nulla proferire, tantomeno ingiuriosamente, nei confronti del direttore di gara; 5) il calc.GHINI “si recava nello
spogliatoio senza nulla proferire, tantomeno ingiuriosamente, nei confronti dell’arbitro”; 6) il calc.MIGLIO non ha lasciato senza
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autorizzazione il terreno di gioco, ma sarebbe stato il calc.Lopergolo che, uscito per infortunio, avvisando l’arbitro della propria
condizione fisica menomata, “senza nulla proferire, tantomeno ingiuriosamente, si recava velocemente nello spogliatoio”. Chiede
l’annullamento delle sanzioni a carico dei calc.SABBI, BARBAPICCOLA, GUIDI, MIGLIO e GIACULLI, o, in subordine, per questo
ultimo, così come per i calc. BREGOLI e GHINI una riduzione delle squalifiche.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante le sanzioni a carico dei calc.SABBI e BARBAPICCOLA non viene
presa in esame, vertendo su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del C.G.S., parte che,
conseguentemente, viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si
rileva che : 1) il.calc.BREGOLI, capitano dell’A.S.Locomotive San Biagio, durante una azione di gioco offendeva l’arbitro, venendo
conseguentemente espulso; 2) il calc.GUIDI, a gioco fermo, offendeva l’arbitro, venendo conseguentemente espulso; 3) il
calc.GHINI, offendeva gravemente un giocatore avversario e, alla comunicazione del provvedimento di espulsione, offendeva
l’arbitro; 4) il calc.MIGLIO, in segno di protesta, abbandonava il terreno di gioco, urlando all’arbitro espressioni offensive(episodio
confermato in questa sede); 5) il calc.GIACULLI, ridendo si buttava in terra simulando di essersi infortunato e, sempre ridendo,
richiedeva assistenza; 6) i calc.BREGOLI, GUIDI, GHINI e MIGLIO, dopo aver lasciato il terreno di gioco, dall’esterno urlavano
all’arbitro frasi ingiuriose;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.GIACULLI possa essere punito con una sanzione più
contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.GIACULLI ANTONIO, fermi restando tutti gli altri provvedimenti
impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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