COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 95 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO avverso squalifica per 2 giornate calc.SABBI LUCA e BARBAPICCOLA LUCA, per 3 giornate calc.GIACULLI ANTONIO e GUIDI LUCA, per 4 giornate calc.BREGOLI GIANCARLO, GHINI FABRIZIO e MIGLIO MICHELE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 15.2.2007 gara AXYS TEAM ANZOLAVINO – LOKOMOTIVE SAN BIAGIO dell’11.2.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 95 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO avverso squalifica per 2 giornate calc.SABBI LUCA e BARBAPICCOLA LUCA, per 3 giornate calc.GIACULLI ANTONIO e GUIDI LUCA, per 4 giornate calc.BREGOLI GIANCARLO, GHINI FABRIZIO e MIGLIO MICHELE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 15.2.2007 gara AXYS TEAM ANZOLAVINO – LOKOMOTIVE SAN BIAGIO dell’11.2.2007 L’A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO, della quale è stato sentito il Presidente, assistito da persona di fiducia, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando, fra l’altro, che : 1) i calc.SABBI e BARBAPICCOLA, sostituiti, si recavano nello spogliatoio, senza nulla proferire, tantomeno ingiuriosamente, nei confronti dell’arbitro; 2) il calc.GIACULLI subiva un infortunio che lo costringeva a non poter terminare la gara, e non si rende conto per quale motivo sia stato squalificato; 3) il calc.GUIDI “si recava nello spogliatoio senza nulla proferire, tantomeno ingiuriosamente, nei confronti dell’arbitro; 4) il calc.BREGOLI “si recava nello spogliatoio senza nulla proferire, tantomeno ingiuriosamente, nei confronti del direttore di gara; 5) il calc.GHINI “si recava nello spogliatoio senza nulla proferire, tantomeno ingiuriosamente, nei confronti dell’arbitro”; 6) il calc.MIGLIO non ha lasciato senza 698 autorizzazione il terreno di gioco, ma sarebbe stato il calc.Lopergolo che, uscito per infortunio, avvisando l’arbitro della propria condizione fisica menomata, “senza nulla proferire, tantomeno ingiuriosamente, si recava velocemente nello spogliatoio”. Chiede l’annullamento delle sanzioni a carico dei calc.SABBI, BARBAPICCOLA, GUIDI, MIGLIO e GIACULLI, o, in subordine, per questo ultimo, così come per i calc. BREGOLI e GHINI una riduzione delle squalifiche. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante le sanzioni a carico dei calc.SABBI e BARBAPICCOLA non viene presa in esame, vertendo su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) il.calc.BREGOLI, capitano dell’A.S.Locomotive San Biagio, durante una azione di gioco offendeva l’arbitro, venendo conseguentemente espulso; 2) il calc.GUIDI, a gioco fermo, offendeva l’arbitro, venendo conseguentemente espulso; 3) il calc.GHINI, offendeva gravemente un giocatore avversario e, alla comunicazione del provvedimento di espulsione, offendeva l’arbitro; 4) il calc.MIGLIO, in segno di protesta, abbandonava il terreno di gioco, urlando all’arbitro espressioni offensive(episodio confermato in questa sede); 5) il calc.GIACULLI, ridendo si buttava in terra simulando di essersi infortunato e, sempre ridendo, richiedeva assistenza; 6) i calc.BREGOLI, GUIDI, GHINI e MIGLIO, dopo aver lasciato il terreno di gioco, dall’esterno urlavano all’arbitro frasi ingiuriose; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.GIACULLI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.GIACULLI ANTONIO, fermi restando tutti gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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