COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 91 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico calc.PAPINI CHRISTIAN, DAGA DAVIDE e PROCIDA CARMINE, tess.A.S.PIL MORGAN, sig.DI NOTO SALVATORE, dirigente A.S.PIL MORGAN e A.S.PIL MORGAN – campionato Provinciale Juniores
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
91 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE
a carico calc.PAPINI CHRISTIAN, DAGA DAVIDE e PROCIDA CARMINE, tess.A.S.PIL MORGAN, sig.DI NOTO
SALVATORE, dirigente A.S.PIL MORGAN e A.S.PIL MORGAN – campionato Provinciale Juniores
Con nota 26.1.2007, prot.n.863/251pf/SP/en, il Procuratore Federale,
letti gli atti relativi ad una segnalazione del Comitato Provinciale di Bologna, concernente eventuali responsabilità a carico
dei tesserati della società PIL MORGAN sigg.SALVATORE DI NOTO, DONATO CALELLA e CARMINE PROCIDA in relazione alla
gara Zola Predosa – Pil Morgan dell’1.11.2006(Campionato Provinciale Juniores);
Ritenuto :
- che, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini ed esposto nella relazione del 16.12.2006, l’atleta CARMINE
PROCIDA risulta aver effettivamente preso parte a detta gara (come può desumersi dal fatto che anche il padre del calciatore
Procida Achille, risultava presente in quella occasione, essendo verosimile la circostanza che padre e figlio, residenti a
Castellamare di Stabia, si muovessero insieme per recarsi in Emilia Romagna) per cui si è proceduto a separato atto di
archiviazione per quanto oggetto di richiesta di accertamenti da parte del Giudice Sportivo competente;
- che peraltro il PROCIDA, benché convocato a mezzo lettere del 23.11, del 27.11(sollecito) e del 29.11.2006(racc.a.r.), non
si è presentato al collaboratore dell’Ufficio Indagini per essere ascoltato in ordine al procedimento di cui sopra;
- che tale fatto integra gli estremi della violazione di cui all’art.1 comma 3 del C.G.S., ascrivibile a CARMINE PROCIDA,
calciatore A.S.D.PIL MORGAN, e della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S. ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva a
detta società;
Ritenuto, sotto altro profilo :
- che dalla citata relazione dell’Ufficio Indagini (e dagli allegati documenti) si evince come i giocatori CHRISTIAN PAPINI (n.
17.1.1986) e DAVIDE DAGA (n. 4.11.1987) hanno preso parte alla gara pur versando in posizione irregolare, in quanto entrambi non
tesserati; in particolare, il PAPINI risulta tesserato a far tempo dal 17.11.2006, mentre per il DAGA risulta uno “svincolo da parte di
società” a decorrere dal 12.7.2006;
- che l’avvenuto utilizzo di due calciatori non tesserati ha integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine
sportiva sanciti dall’art.1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art.6 comma 1 dello Statuto Federale;
Ritenuto altresì :
- che nella distinta dell’1.11.2006 la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risulta firmata,
quale dirigente accompagnatore ufficiale, dal sig.SALVATORE DI NOTO;
- che tale condotta integra violazione di principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art.1 comma 1 del C.G.S.,
anche in relazione all’art.61 commi 1, 5 e 6 delle N.O.I.F.;
Considerato infine che, ai sensi dell’art.2 C.G.S., la società interessata è oggettivamente responsabile per le violazioni
ascritte ai propri tesserati;
- visto l’art.28 comma 4 lett.b) del C.G.S.;
- ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano :
- i calc.PAPINI CHRISTIAN e DAGA DAVIDE della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva), anche in relazione all’art.6 comma 1 dello Statuto Federale, per avere posto in essere la condotta descritta nella
parte motiva e, in particolare, per aver i calc.PAPINI e DAGA, benché non tesserati, disputato il 1° novembre 2006 una partita con
l’A.S.D.PIL MORGAN, militante nel Campionato Provinciale Juniores della Provincia di Bologna, e la A.S.D.PIL MORGAN a titolo di
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.2, comma 4 , del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati;
- il sig.DI NOTO SALVATORE per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art.61
commi 1, 5 e 6 delle N.O.I.F., per avere posto in essere la condotta descritta nella parte motiva e, in particolare, per avere
sottoscritto una distinta recante indicazioni della regolarità della posizione dei calc.Papini e Daga;
- il calc.PROCIDA CARMINE della violazione di cui all’art.1 comma 3 del C.G.S., perché non si è presentato al collaboratore
dell’Ufficio Indagini per essere ascoltato in ordine al procedimento di cui sopra, e l’A.S.D.PIL MORGAN a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’art.2 comma 4 del C.G.S., per la violazione addebitata al proprio tesserato;
- la A.S.D.PIL MORGAN a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.2 comma 4 del C.G.S., per la violazione
addebitata ai propri tesserati;
Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, nulla è pervenuto dalle stesse.
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Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la
sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità dei calc.PAPINI, DAGA E PROCIDA e, conseguentemente,
dell’A.S.PIL MORGAN, in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la squalifica per 1 mese per il calc.PROCIDA CARMINE,
la squalifica per 2 mesi per i calc.PAPINI e DAGA , l’inibizione per 6 mesi per il dirigente DI NOTO e Ia penalizzazione di 2 punti in
classifica per l’A.S.PIL MORGAN.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto dai calc.PAPINI, DAGA e PROCIDA e dal dir.DI NOTO integra la
violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente violazione da parte dell’A.S.PIL MORGAN dell’art.2 comma 4 del C.G.S.
per responsabilità oggettiva in relazione agli addebiti contestati ai propri tesserati;
- visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc.PROCIDA CARMINE la squalifica giorni 21, ai calc.PAPINI CHRISTIAN e DAGA DAVIDE
la squalifica per 2 mesi, al dir.DI NOTO SALVATORE l’inibizione per 4 mesi ed all’A.S.PIL MORGAN la penalizzazione di 2 punti in
classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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