COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 91 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico calc.PAPINI CHRISTIAN, DAGA DAVIDE e PROCIDA CARMINE, tess.A.S.PIL MORGAN, sig.DI NOTO SALVATORE, dirigente A.S.PIL MORGAN e A.S.PIL MORGAN – campionato Provinciale Juniores

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 91 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico calc.PAPINI CHRISTIAN, DAGA DAVIDE e PROCIDA CARMINE, tess.A.S.PIL MORGAN, sig.DI NOTO SALVATORE, dirigente A.S.PIL MORGAN e A.S.PIL MORGAN – campionato Provinciale Juniores Con nota 26.1.2007, prot.n.863/251pf/SP/en, il Procuratore Federale, letti gli atti relativi ad una segnalazione del Comitato Provinciale di Bologna, concernente eventuali responsabilità a carico dei tesserati della società PIL MORGAN sigg.SALVATORE DI NOTO, DONATO CALELLA e CARMINE PROCIDA in relazione alla gara Zola Predosa – Pil Morgan dell’1.11.2006(Campionato Provinciale Juniores); Ritenuto : - che, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini ed esposto nella relazione del 16.12.2006, l’atleta CARMINE PROCIDA risulta aver effettivamente preso parte a detta gara (come può desumersi dal fatto che anche il padre del calciatore Procida Achille, risultava presente in quella occasione, essendo verosimile la circostanza che padre e figlio, residenti a Castellamare di Stabia, si muovessero insieme per recarsi in Emilia Romagna) per cui si è proceduto a separato atto di archiviazione per quanto oggetto di richiesta di accertamenti da parte del Giudice Sportivo competente; - che peraltro il PROCIDA, benché convocato a mezzo lettere del 23.11, del 27.11(sollecito) e del 29.11.2006(racc.a.r.), non si è presentato al collaboratore dell’Ufficio Indagini per essere ascoltato in ordine al procedimento di cui sopra; - che tale fatto integra gli estremi della violazione di cui all’art.1 comma 3 del C.G.S., ascrivibile a CARMINE PROCIDA, calciatore A.S.D.PIL MORGAN, e della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S. ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva a detta società; Ritenuto, sotto altro profilo : - che dalla citata relazione dell’Ufficio Indagini (e dagli allegati documenti) si evince come i giocatori CHRISTIAN PAPINI (n. 17.1.1986) e DAVIDE DAGA (n. 4.11.1987) hanno preso parte alla gara pur versando in posizione irregolare, in quanto entrambi non tesserati; in particolare, il PAPINI risulta tesserato a far tempo dal 17.11.2006, mentre per il DAGA risulta uno “svincolo da parte di società” a decorrere dal 12.7.2006; - che l’avvenuto utilizzo di due calciatori non tesserati ha integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art.1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art.6 comma 1 dello Statuto Federale; Ritenuto altresì : - che nella distinta dell’1.11.2006 la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risulta firmata, quale dirigente accompagnatore ufficiale, dal sig.SALVATORE DI NOTO; - che tale condotta integra violazione di principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art.1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art.61 commi 1, 5 e 6 delle N.O.I.F.; Considerato infine che, ai sensi dell’art.2 C.G.S., la società interessata è oggettivamente responsabile per le violazioni ascritte ai propri tesserati; - visto l’art.28 comma 4 lett.b) del C.G.S.; - ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano : - i calc.PAPINI CHRISTIAN e DAGA DAVIDE della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva), anche in relazione all’art.6 comma 1 dello Statuto Federale, per avere posto in essere la condotta descritta nella parte motiva e, in particolare, per aver i calc.PAPINI e DAGA, benché non tesserati, disputato il 1° novembre 2006 una partita con l’A.S.D.PIL MORGAN, militante nel Campionato Provinciale Juniores della Provincia di Bologna, e la A.S.D.PIL MORGAN a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.2, comma 4 , del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati; - il sig.DI NOTO SALVATORE per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art.61 commi 1, 5 e 6 delle N.O.I.F., per avere posto in essere la condotta descritta nella parte motiva e, in particolare, per avere sottoscritto una distinta recante indicazioni della regolarità della posizione dei calc.Papini e Daga; - il calc.PROCIDA CARMINE della violazione di cui all’art.1 comma 3 del C.G.S., perché non si è presentato al collaboratore dell’Ufficio Indagini per essere ascoltato in ordine al procedimento di cui sopra, e l’A.S.D.PIL MORGAN a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.2 comma 4 del C.G.S., per la violazione addebitata al proprio tesserato; - la A.S.D.PIL MORGAN a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.2 comma 4 del C.G.S., per la violazione addebitata ai propri tesserati; Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, nulla è pervenuto dalle stesse. 696 Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità dei calc.PAPINI, DAGA E PROCIDA e, conseguentemente, dell’A.S.PIL MORGAN, in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la squalifica per 1 mese per il calc.PROCIDA CARMINE, la squalifica per 2 mesi per i calc.PAPINI e DAGA , l’inibizione per 6 mesi per il dirigente DI NOTO e Ia penalizzazione di 2 punti in classifica per l’A.S.PIL MORGAN. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dai calc.PAPINI, DAGA e PROCIDA e dal dir.DI NOTO integra la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente violazione da parte dell’A.S.PIL MORGAN dell’art.2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione agli addebiti contestati ai propri tesserati; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc.PROCIDA CARMINE la squalifica giorni 21, ai calc.PAPINI CHRISTIAN e DAGA DAVIDE la squalifica per 2 mesi, al dir.DI NOTO SALVATORE l’inibizione per 4 mesi ed all’A.S.PIL MORGAN la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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