COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 91 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.BASTONI PRIMO, tess.A.S.REAL FORLIMPOPOLI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 91 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.BASTONI PRIMO, tess.A.S.REAL FORLIMPOPOLI Con nota 30 gennaio 2007 prot.n 888/128pf/SP/en il Procuratore Federale, - esaminati gli atti relativi ad una denuncia sporta dai sig. Vestrucci Edmondo, Presidente del C.P. di Forlì-Cesena e Misirocchi Maurizio, G.S. presso il medesimo Comitato, riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal sig.PRIMO BASTONI, tesserato all’epoca dei fatti con la qualifica di tecnico responsabile delle squadre giovanili dell’A.S.D.Forlimpopoli, che a far data dal 5.7.2006 ha cessato tutte le attività, attualmente tesserato per l’A.S.REAL FORLIMPOPOLI, denuncia pervenuta tramite il C.R.E.R. il 26.10.2006; - rilevato che il suddetto sig.PRIMO BASTONI, con riferimento alla gara Real Forlimpopoli – Cava Saiv Dovadola del 26.2.2006, ha inviato una nota al Presidente del Comitato Provinciale di protesta per il comportamento dell’arbitro definito “quantomeno sleale nei confronti della società Real Forlimpopoli” e ancora “atteggiarsi in maniera arrogante e cavillosa nei confronti dei custodi e dei dirigenti addetti (si tratta certamente di persona megalomane e, probabilmente, complessato, alla quale la divisa conferisce una autorità che diversamente non potrebbe mai avere)”; nonché per la decisione del G.S. che “avrebbe potuto, con sufficiente buonsenso, limitarsi ad una ammonizione, non mi pare morale sottrarre denaro a persone (io sono fra quelle) che, gratuitamente compiono i salti mortali per far quadrare i bilanci…” e “perché dare peso a quanto scrive un arbitro che, è risaputo, non sta bene se non crea problemi a qualcuno”. - ritenuto che i fatti, così come sopra riportati integrano gli estremi della violazione di cui all'art.1 comma 1 e 3 commi 1 e 4 del C.G.S., ascrivibile al sig.PRIMO BASTONI, tesserato all’epoca dei fatti con la qualifica di tecnico responsabile delle squadre giovanili dell’A.S.D.Forlimpopoli, attualmente tesserato, con la qualifica di allenatore dilettante 3^ cat., per l’A.S.REAL FORLIMPOPOLI,, - visto l'art.28 comma 4 lett.b) del C.G.S.; - ha deferito a questa C.D il sig.PRIMO BASTONI, per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 e 3 commi 1 e 4 del C.G.S., per quanto succintamente descritto nella parte motiva. Ritualmente notificato l’atto di contestazione, il sig. BASTONI ha fatto pervenire memoria difensiva in cui, fra l’altro, dopo aver fatto presente che la nota di protesta è stata inviata “a coloro che sono responsabili dell’organizzazione dell’attività federale : non si tratta, quindi, di giudizi espressi pubblicamente così come prevede l’art.3 comma 4 del C.G.S.”, precisa che “i giudizi espressi sia nei confronti del G.S. sia dell’arbitro, ammesso anche che siano di una certa gratuità, non sembrano al sottoscritto di tale gravità da giustificare il ricorso alla Procura Federale”. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità del sig.BASTONI in ordine alle contestazioni di cui in premessa.(la nota di protesta risulta inviata ad altri oltre che al Presidente del C.P. di Forlì), con la squalifica per 1 mese. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - preso atto del contenuto della memoria fatta pervenire dal sig.BASTONI; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig.BASTONI integra la violazione dell’art.1 comma 1 e 3 commi 1 e 4 del C.G.S; - visto l’art. 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig.BASTONI PRIMO la squalifica per mesi 1. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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