COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 14/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 100 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FORMIGINE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 21.2.2007 gara BAGNOLESE – FORMIGINE dell’11.2.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 14/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 100 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FORMIGINE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 21.2.2007 gara BAGNOLESE – FORMIGINE dell’11.2.2007 L’A.C.FORMIGINE, della quale è stato sentito il Presidente, assistito da persona di fiducia, ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo che, su reclamo del G.S.Bagnolese, avuto presente che sul referto di gara l’arbitro indicava che “al 12’ del I° T. accordavo un calcio di rigore a favore della Soc.Formigine, che realizzava la rete. Nella circostanza, prima che il rigore fosse calciato, alcuni calciatori della Soc.Formigine entravano in area. Decidevo quindi di non convalidare la rete, assegnando un calcio di punizione indiretto a favore della Soc.Bagnolese”, richiamandosi alle Regole 5 e 14 del Gioco del Calcio, accertato che il direttore di gara fosse incorso in un errore tecnico e ritenuto che, conseguentemente, la gara non avesse avuto un regolare svolgimento, disponeva la ripetizione dell’incontro, che era terminato con il risultato di 1-0 in favore dell’A.C.FORMIGINE. Sostiene che il Giudice di I° grado ha omesso di valutare se, e in quale misura, l’errore dell’arbitro abbia avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, come previsto dall’art.12 comma 4 del C.G.S., osservando che l’errata decisione dell’arbitro ha senz’altro favorito il G.S.Bagnolese e che dagli atti ufficiali non emergano “particolari scompensi” verificatisi tra le fila degli atleti di detta compagine, come invece dichiarato nel reclamo in I° grado. Ribadisce che “l’errore tecnico non ha influito in alcun modo sul regolare svolgimento della gara” e che “non può invocare l’errore tecnico quale causa di irregolare svolgimento della gara chi dell’errore stesso ha beneficiato” e, richiamandosi a decisioni sull’argomento della C.A.F. e di altre Commissioni Disciplinari, chiede la conferma del risultato ottenuto sul campo. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - incontestato l’errore commesso dall’arbitro nell’avere assegnato una punizione a beneficio del G.S.Bagnolese, anziché ordinare la ripetizione del calcio di rigore a favore dell’A.C.FORMIGINE; - preso atto che l’art.12 comma 4 del C.G.S., stabilisce che “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”; - valutato che l’errore arbitrale ha indubbiamente favorito il G.S.Bagnolese, che si è visto assegnare una punizione a favore anziché sottostare alla ripetizione del calcio di rigore da parte dei calciatori dell’A.C.FORMIGINE; - ritenuto che i motivi addotti dal G.S.Bagnolese nel reclamo in primo grado (“La sorprendente e avveniristica – ci si conceda il termine – decisione del Direttore di gara, oltre a determinare la legittima reazione degli ospiti, ha sicuramente 768 influenzato il successivo comportamento in campo degli stessi giocatori della Società reclamante……, che dall’episodio sopra citato hanno incominciato ad innervosirsi e ciò in forza del convincimento che con detta conduzione tutto sarebbe potuto accadere”), non possano essere considerati tali da avere determinato una effettiva irregolarità di svolgimento della gara, che avrebbe dovuto eventualmente essere rappresentata da ben altri e concreti accadimenti; - visto il comma 4 lett.a) del citato art.14 del C.G.S. d e l i b e r a - l’annullamento della decisione impugnata, con la conseguente omologazione del risultato acquisito sul campo: BAGNOLESE 0 FORMIGINE 1 - Nulla dispone per la tassa, non versata. -
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