COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 101 RECLAMO PROPOSTO DA POL.FONTANELLE avverso squalifica al 30.4.2007 all.RICCI MIRKO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 34 dell’8.3.2007 gara FONTANELLE – GIOVANILE RIMINI del 27.2.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 101 RECLAMO PROPOSTO DA POL.FONTANELLE avverso squalifica al 30.4.2007 all.RICCI MIRKO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 34 dell’8.3.2007 gara FONTANELLE – GIOVANILE RIMINI del 27.2.2007 La POL.FONTANELLE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che l’all.RICCI “è entrato nel rettangolo di gioco dopo aver aspettato diversi minuti il permesso da parte del direttore di gara (che continuava a negare l’accesso), perché un giocatore sanguinava alla testa dopo uno scontro con una avversario. Successivamente il giocatore è stato sostituito e medicato in ospedale. In seguito all’accaduto il sig.RICCI ha ribadito che in campo ci sono dei ragazzi e prima di tutto viene la loro incolumità, allontanato poi dal campo di gioco ha proferito alcune frasi di protesta”. Chiede una riduzione della squalifica. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, ribadendo che, mentre stava rendendosi conto delle conseguenze di uno scontro di gioco fra due calciatori, l’all.RICCI gli chiedeva di entrare sul terreno di gioco ed egli, considerato che non si trattava del medico o del massaggiatore, rispondeva di attendere; l’all.RICCI entrava comunque in campo, indirizzandogli frasi offensive e scurrili. Invitato ad abbandonare il campo di gioco, nell’uscire reiterava le esternazioni, così come anche successivamente, per tutta la durata dell’incontro, dopo essersi posto, aldilà della rete di recinzione, dietro la panchina della propria squadra; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.4.2007 dell’all.RICCI MIRKO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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