COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 102 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GIOVANILE RIMINI avverso squalifica per 2 giornate calc.GUIDI LUCA, per 4 giornate calc.CONTE LUCA, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 102 delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 34 dell’8.3.2007 gara FONTANELLE – GIOVANILE RIMINI del 27.2.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 102 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GIOVANILE RIMINI avverso squalifica per 2 giornate calc.GUIDI LUCA, per 4 giornate calc.CONTE LUCA, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 102 delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 34 dell’8.3.2007 gara FONTANELLE – GIOVANILE RIMINI del 27.2.2007 Il ricorso proposto dall’A.C.GIOVANILE RIMINI – che aveva fatto richiesta di audizione e che era stata regolarmente invitata, senza presentarsi all’odierno dibattimento - non può essere preso in esame in quanto sottoscritto da persona inibita ai sensi dell’art.14 comma 1 lett.e) (“inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso, aggiungendo comunque che la sanzione a carico del calc.GUIDI, risulta non impugnabile, ai sensi dell’art.41 comma 3 del C.G.S. CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE D Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it