COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 28/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D 111 RECLAMO PROPOSTO DA PRO PATRIA avverso squalifica per 4 giornate calc.LUSSO EMANUELE, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 55 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 34 del 14.3.2007 gara SILLA – PRO PATRIA del 5.3.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 28/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE – SERIE D
111 RECLAMO PROPOSTO DA PRO PATRIA
avverso squalifica per 4 giornate calc.LUSSO EMANUELE, penalizzazione di 1 punto in classifica e
ammenda di € 55
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 34 del 14.3.2007
gara SILLA – PRO PATRIA del 5.3.2007
La società PRO PATRIA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti dichiarando che : 1) “la squadra si è
presentata a disputare la gara con in lista 6 giocatori, tra i quali LUSSO EMANUELE, nonostante le sue precarie condizioni
fisiche(seri problemi alla schiena)”; 2) “a causa di 2 espulsioni, la squadra restava con soli 3 giocatori in condizione di
proseguire la partita e, poco dopo, anche uno di questi tre si avvicinava alla panchina, facendo notare che non era più in
grado di proseguire la gara per il riacutizzarsi di un vecchio problema alla gamba. Il LUSSU, che era in panchina con gli
specificati problemi alla schiena, non poteva sostituirlo e per tale motivo comunicava all’arbitro la situazione e, quindi,
conseguentemente, non essendoci più il numero minimo consentito, la partita veniva sospesa”; 3) “l’arbitro non può
assolutamente essere in grado di stabilire le condizioni fisiche dei giocatori, non avendone le competenze necessarie e
nessuno può costringere giocatori infortunati a proseguire la partita”. Chiede l’annullamento della penalizzazione e
dell’ammenda in quanto non si tratta di rinuncia ma di impedimento dovuto ad espulsioni ed infortuni nonché la riduzione
della squalifica del calc.LUSSU in quanto gli vengono addebitate colpe per fatti non posti in essere.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- premesso che dalla distinta giocatori risulta che la Società PRO PATRIA si sia presentata per disputare
la gara con 7 atleti, riconosciuti dall’arbitro prima dell’inizio della partita;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
precisato che il calciatore-con mansioni anche di allenatore- LUSSO, dopo avergli chiesto precisazioni sul numero minimo di
giocatori per continuare la partita (in quel momento erano sul terreno di gioco 3 giocatori della Società PRO PATRIA),
chiamava un suo compagno di squadra dicendogli di dichiarare di stare male e di abbandonare il campo, come avvenuto. Il
giocatore non veniva sostituito e l’arbitro sospendeva la gara;
- ritenuto che il comportamento, del tutto censurabile, del calc.LUSSO possa essere punito con una
sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.LUSSO EMANUELE, fermi restando gli altri
provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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