COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 115 RECLAMO PROPOSTO DA POL.MASSESE CASELLE 2000 avverso squalifica al 18.4.2007 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 21.3.2007 gara POL.MASSESE CASELLE 2000 – REAL SAN PROSPERO del 18.3.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 04/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
115 RECLAMO PROPOSTO DA POL.MASSESE CASELLE 2000
avverso squalifica al 18.4.2007
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 21.3.2007
gara POL.MASSESE CASELLE 2000 – REAL SAN PROSPERO del 18.3.2007
Il presente ricorso non può essere preso in esame in quanto trattasi di provvedimento non
impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.41 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i
provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”.
Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla POL.MASSESE
CASELLE 2000 e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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