COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 113 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico A.C.FORMIGINE – Campionato di Eccellenza COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C2 TORNEO DELLE PROVINCE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 113 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico A.C.FORMIGINE – Campionato di Eccellenza COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C2 TORNEO DELLE PROVINCE Con nota 9.3.2007 il Presidente del C.R.E.R., vista la segnalazione inizialmente pervenuta dall’A.C.Dorando Pietri Carpi, visto che l’elenco dei calciatori della Società A.C.FORMIGINE non contiene il tesseramento del calc.OVSYANNIKOV ALEXANDER, nato il 28.8.1989, ha deferito la predetta società A.C.FORMIGINE a questa C.D. per violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. Nell’atto di contestazione di questa giudicante datato 12 marzo 2007, complementare alla comunicazione di deferimento del Presidente del C.R.E.R., si precisava che il deferimento era originato dal fatto di avere l’A.C.FORMIGINE, utilizzato, nel corso della corrente stagione agonistica, il calc.OVSYNNIKOV ALEXANDER, che non risultava tesserato per la stessa A.C.FORMIGINE e che, visti gli artt.13, 14 e 42 del C.G.S., il procedimento si sarebbe svolto in data odierna. Regolarmente notificato l’atto di contestazione, l’A.C.FORMIGINE, presente all’odierno dibattimento con il proprio Presidente, accompagnato da persona di fiducia, ha fatto pervenire memoria difensiva – che qui si riassume - in cui, preliminarmente segnala la infondatezza della contestazione, la genericità e indeterminatezza della stessa nonché l’erroneità dell’unico addebito sollevato, in quanto alla data del 9 marzo 2007 “vi è agli atti del deferimento un modulo di richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. inviato dall’A.C.FORMIGINE al C.R.E.R. in data 28.12.2006 su cui è stato apposto il timbro dell’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. recante la data 7 marzo 2009”, risultando pertanto evidente come, al 9 marzo 2007, il calc.OVSYANNIKOV “fosse invece già tesserato per la scrivente”. Circa la partecipazione del calc.OVSYANNIKOV a gare dal 14 gennaio al 18 febbraio, ciò che assume desumere unicamente dalla segnalazione della società D.Pietri di Modena, sarebbe stata originata dal fatto che il giovane russo, appena trasferitosi a Maranello “manifestò al Direttore Generale della Società la volontà di far parte dell’organico dell’A.C.FORMIGINE” ed il dirigente inviò la richiesta di tesseramento al C.R.E.R., che si limitò – informalmente – a comunicare che “la richiesta sarà inoltrata a Roma oggi, perché non di competenza”, senza che venisse sollevato alcun rilievo in ordine alla presunta invalidità del tesseramento del calciatore, dunque “non essendo stato posto, dalle istituzioni federali, alcun rilievo in ordine al tesseramento del calciatore, nel rispetto della procedura prevista in ambito L.N.D., l’A.C.FORMIGINE schierò il calciatore nelle gare dal 14 gennaio al 18 febbraio 2007”, anche perché in un colloquio avuto dal direttore generale della società, nei primi giorni del gennaio 2007, la sig.ra Balella dell’Ufficio Tesserameto F.I.G.C. aveva comunicato che la documentazione inviata dalla società era completa e che si era in attesa di una comunicazione della Federazione russa. Solo, quasi due mesi dopo la richiesta di tesseramento del giovane “giungeva il primo riscontro dalla F.I.G.C. per cui “sarebbe stato sufficiente che l’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. avesse riscontrato tempestivamente l’istanza del FORMIGINE perché il calciatore non fosse utilizzato”. Si richiama, poi, all’art.42 comma 3 del C.G.S. che dispone che i reclami avverso la posizione di calciatori devono essere proposti entro 7 giorni dalla data della disputa della gara, così come, entro lo stesso termine, devono operare gli Organi Federali in occasioni di deferimenti aventi lo stesso oggetto “e quindi, anche a voler scendere nel merito non possono ora applicarsi sanzioni disciplinari a carico dell’A.C.FORMIGINE, essendo decorsi i termini che legittimavano il reclamo o il deferimento per posizione irregolare, in special modo nel caso di specie, in cui la posizione è pienamente regolare”. Dopo quanto premesso, sulla determinazione della contestata sanzione eventualmente applicabile, cita alcune sentenze di Commissioni Disciplinari che hanno punito con ammende la irregolare posizione di calciatori che avevano partecipato a gare ed una della C.A.F. che confermava tale specie di sanzione, pur avendo la facoltà, quale organo di secondo grado, della reformatio in pejus. . Conclude chiedendo che venga rigettato il deferimento proposto dal Presidente del C.R.E.R. perché tardivo, generico e indeterminato e, comunque, perché infondato. La Commissione, - letto il deferimento; - avute presenti le argomentazioni svolte dall’A.C.FORMIGINE; - rilevato, dalla esperita istruttoria che : 1) l’art.40, comma 11 bis delle N.O.I.F. recita “I calciatori di cittadinanza non italiana , residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione Estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori extra comunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva”; 2) con lettera 12.2.2007 l’Ufficio Tesseramento F.I.G.C., a firma sig.ra Balella, con riferimento alla richiesta di tesseramento del 29.12.2006 del calciatore straniero OVSYANNIKOV ALEXANDER, ad integrazione della documentazione trasmessa, invita l’A.C.FORMIGINE a far pervenire due dichiarazioni del calciatore in oggetto, ricordando che “ll calciatore non potrà essere utilizzato finché non avrete ricevuto notizia dell’avvenuto tesseramento”; 3) con lettera 7.3.2007 il predetto Ufficio Tesseramento F.I.G.C., sempre a firma sig.ra Balella, comunica all’A.C.FORMIGINE che “il tesseramento per la sola stagione sportiva 2006/2007 del calciatore OVSYANNIKOV ALEXANDER a favore della citata società, ha decorrenza 7.3.2007; 4) con telefax del 19.3.2007 l’A.C.FORMIGINE chiedeva a questa C.D. l’invio degli atti relativi al procedimento “onde esercitare il più ampio diritto di difesa”; 5) con telefax del 21.3.2007 venivano inviati all’A.C.FORMIGINE (in copia) la lettera di deferimento del Presidente del C.R.E.R., la lettera di segnalazione dell’A.C.D.Pietri, la lettera 12.2.2007 dell’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e le distinte calciatori dell’A.C.FORMIGINE delle gare 14.1.2007, 21.1.2007, 28.1.2007, 11.2.2007 e 14.1.2007 in cui figura il calciatore OVSYANNIKOV; 6) il calc.OVSYANNIKOV ALEXANDER, come anche dichiarato dalla stessa società, nel periodo dal 14 gennaio al 18 febbraio, ha partecipato, nelle fila dell’A.C.FORMIGINE, a 5 gare di campionato senza averne titolo, in quanto non tesserato, all’epoca, per la citata A.C.FORMIGINE; 7) l’art.42 del C.G.S., nello stabilire al comma 3 il termine di 7 giorni per l’inoltro di reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, ed al comma 4 di confermare lo stesso termine anche in ordine al deferimento da parte degli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, al comma 7 dispone che “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all’art.18 del Codice” (“Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse”); - avuto presente che la C.A.F., in più occasioni, ha dichiarato, in ordine al tesseramento dei calciatori “ che tutti gli oneri conoscitivi incombono alle società che intendono procedere al tesseramento “; - ritenuto che il comportamento messo in atto nella circostanza dall’A.C.FORMIGINE integri la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con riferimento anche, come indicato nell’atto di contestazione, all’art.42 dello stesso Codice ; - visti gli artt. 12 e 13 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere all’A.C.FORMIGINE la penalizzazione di 5 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, nonché una ammenda di € 300.
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