COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 114 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico A.S.REAL SAN PROSPERO – Campionato di I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 114 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico A.S.REAL SAN PROSPERO – Campionato di I^ categoria Con nota 9.3.2007 il Presidente del C.R.E.R., visto che l’elenco dei calciatori della Società A.S.REAL SAN PROPSERO non contiene il tesseramento del calc.MENDICINO LUIGI (tesserato per la Società Falk), ha deferito la predetta società a questa C.D. per violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. Nell’atto di contestazione di questa giudicante datato 12 marzo 2007, complementare alla comunicazione di deferimento del Presidente del C.R.E.R., si precisava che il deferimento era originato dal fatto di avere l’A.S.REAL SAN PROSPERO, utilizzato, nel corso della corrente stagione agonistica, il calc.MENDICINO LUIGI, che non risultava tesserato per la stessa A.S.REAL SAN PROPSPERO e che, visti gli artt.13, 14 e 42 del C.G.S., il procedimento si sarebbe svolto in data odierna. Regolarmente notificato l’atto di contestazione, l’A.S.REAL SAN PROSPERO, presente all’odierno dibattimento con un proprio rappresentante, accompagnato da persona di fiducia, ha fatto pervenire memoria difensiva – che qui si riassume – in cui, preliminarmente, osserva che l’atto di deferimento non contiene, come in realtà avrebbe dovuto, l’indicazione di una specifica norma violata. Nel merito, sostiene “che è fatto pacifico e documentale che la resistente ha inviato nei termini il modulo per il tesseramento del giocatore MENDICINO LUIGI, sul quale “aveva provveduto a raccogliere la firma dell’esercente la potestà genitoriale sull’allora minore MENDICINO. Osserva che la firma apposta in calce al modulo precitato - nello spazio in cui è indicato “firma di chi esercita la potestà genitoriale sul calciatore” - è del padre di MENDICINO LUIGI, ovvero di colui il quale, per quanto risulta alla società esponente, è genitore affidatario del minore MENDICINO LUIGI”. “Se poi l’Ufficio Tesseramenti ha ritenuto(erroneamente) che il tesseramento di MENDICINO LUIGI fosse non corretto, ciò non è opponibile alla società resistente, la quale nel caso in esame ha agito comunque nel rispetto dei termini e delle indicazioni ricevute”. “Del tutto inconferente l’ulteriore assunto che nelle liste di svincolo il nome di MENDICINO LUIGI non sarebbe stato riportato”. “Per quanto esposto, risulta evidente che la contestazione sollevata in danno della società esponente è palesemente insussistente in fatto e in diritto”. Fa presente che, in riscontro alla comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R.E.R. del 20.9.2006, era stata inviata al predetto Ufficio una copia fotostatica della lista di trasferimento sulla quale era stata raccolta anche la firma della madre del giocatore MENDICINO e, quindi, ritenendo che la pratica fosse stata completata, in perfetta buona fede, ha utilizzato il giovane nel corso della corrente stagione sportiva. “Da ultimo, nella denegata ipotesi che il Giudice adito ritenga che l’asserita violazione sia ascrivibile a comportamento della società esponente, si chiede che i fatti siano giudicati con tenuità, attesa la palese buona fede manifestata dalla società esponente” e “che la eventuale sanzione sia ridotta al minimo edittale o comunque in quella ritenuta di giustizia”. Chiede inoltre che sui fatti sopradescritti venga sentito il padre del giocatore MENDICINO LUIGI”. La Commissione, - letto il deferimento; - avute presenti le argomentazioni svolte dall’A.S.REAL SAN PROSPERO; - rilevato, dalla esperita istruttoria che : 1) dopo l’inoltro all’Ufficio Tesseramento del C.R.E.R. da parte dell’A.S.REAL SAN PROSPRO della lista di trasferimento del calc.MENDICINO, detto ufficio, in data 20.9.2006, comunicava alla predetta società, con modulo prestampato, che la lista “1) non è stata firmata da entrambi i genitori – dal genitore” e che “il trasferimento verrà inserito con la data di spedizione del modulo corretto, quello errato non verrà restituito, ma sarà messo agli atti”; 2) il Comunicato Ufficiale del C.R.E.R. n.2 datato 12.7.2007, in ordine al tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18 anni, precisa, fra l’altro che “i moduli di tesseramento e di trasferimento devono essere sottoscritti da entrambi i genitori”, con eccezioni che possono essere documentate anche con autocertificazioni, e che “le richieste di tesseramento e di trasferimento sprovviste della firma di entrambi i genitori verranno ritenute nulle”; 3) il Comunicato Ufficiale del C.R.E.R. n.5 datato 3.8.2006, in ordine ai trasferimenti, sottolinea che “i tesseramenti inviati errati o non completi(timbro, firme, ecc.) verranno ritenuti nulli e la società verrà avvertita a mezzo fax(il numero sarà quello depositato nella domanda di iscrizione) mentre il documento sarà archiviato. Il tesseramento del calciatore avverrà solo ed esclusivamente con l’invio del secondo modulo corretto e con la data della spedizione successiva. I moduli di tesseramento sbagliati o incompleti non verranno restituiti”; 4) in data 14.12.2006 l’A.S.REAL SAN PROSPERO ritornava, firmata dal Presidente della Società, la 2^ lista di svincolo 2006, precedentemente inviatale dal C.R.E.R., ove, fra i calciatori tesserati, non compariva il nominativo del calc.MENDICINO LUIGI, senza chiedere spiegazioni circa la mancanza fra i propri giocatori del predetto calciatore; 5) che il calc.MENDICINO LUIGI, nel periodo dal 17.12.2006 al 25.2.2007 ha partecipato, nelle file dell’A.S.REAL SAN PROSPERO, a 7 gare di campionato senza averne titolo, in quanto non tesserato per la predetta società; 6) con lettera del C.R.E.R. datata 9.3.2007 indirizzata all’A.S.REAL SAN PROSPERO veniva precisato, fra l’altro, che la copia fotostatica della lista di trasferimento del calc.MENDICINO sulla quale era stata raccolta anche la firma della madre, ancorché non valida, non era mai pervenuta; - verificato, a presentazione in questa sede, che la comunicazione dell’A.S.REAL SAN PROSPERO al C.R.E.R. che riscontrava quella del 20.9.2006, erroneamente è stata indirizzata dalla Società a Reggio Emilia; - avuto presente che la C.A.F., in più occasioni, ha dichiarato, in ordine al tesseramento dei calciatori “ che tutti gli oneri conoscitivi incombono alle società che intendono procedere al tesseramento “; - ritenuto che il comportamento messo in atto nella circostanza dall’A.S.REAL SAN PROSPERO integri la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con riferimento anche, come indicato nell’atto di contestazione, all’art.42 dello stesso Codice, - visti gli artt. 12 e 13 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.REAL SAN PROSPERO la penalizzazione di 7 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, nonché una ammenda di € 300.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it