COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 121 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.MONTANARI per presunta irregolarità gara CALCETTO CASALGRANDE – MONTANARI del 26.3.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE – SERIE C 2
121 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.MONTANARI
per presunta irregolarità
gara CALCETTO CASALGRANDE – MONTANARI del 26.3.2007
Il G.S.MONTANARI eccepisce in ordine alla gara sopra indicata per la posizione irregolare del giocatore
BELTRAN SERGIO “che a noi risulta svincolato e non tesserato per la soc.CALCETTO CASALGRANDE. Riteniamo, quindi,
che sia stato perpetrato, a nostro danno, un evidente illecito sportivo e chiediamo che codesta spett.Commissione verifichi e
proceda con provvedimenti in merito”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- accertato che il calc.BELTRAN SERGIO non risulta tesserato per l’ASS.CALCETTO CASALGRANDE
- valutato, pertanto, che il calc.BELTRAN SERGIO ha partecipato, nelle file dell’ASS.CALCETTO
CASALGRANDE, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : CALC.CASALGRANDE 6 – MONTANARI 5) senza
averne titolo , in quanto non tesserato per detta compagine;
- visti gli artt. 12 comma 5, 13 e 14 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all’ASS.CALCETTO CASALGRANDE la punizione sportiva della perdita per 0-6
della gara CALC.CASALGRANDE – MONTANARI del 26.3.2007 e una ammenda di € 100, al dir.acc.uff.VENTURI
ANDREA l’inibizione per mesi 1 ed al calc.BELTRAN SERGIO 1 giornata di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata .
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