COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 125 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SAN PROSPERO CORREGGIO per presunta irregolarità gare REAL SAN PROSPERO – SAN PROSPERO CORREGGIO del 24.9.2006 e SAN PROSPERO CORREGGIO – REAL SAN PROSPERO del 28.1.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 125 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SAN PROSPERO CORREGGIO per presunta irregolarità gare REAL SAN PROSPERO – SAN PROSPERO CORREGGIO del 24.9.2006 e SAN PROSPERO CORREGGIO – REAL SAN PROSPERO del 28.1.2007 Il reclamo proposto dall’A.S.SAN PROSPERO CORREGGIO non può essere preso in esame perché proposto, il 5.4.2007, ben oltre il termine previsto dall’art.42 comma 3 del C.G.S.(“I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”) ed anche perché non risulta inviato alla controparte né è stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante tale invio(art.29 commi 5 e 9 del C.G.S.). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo presentato dall’A.S.SAN PROSPERO CORREGGIO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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