COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 127 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.TRE MARTIRI avverso inibizione al 28.4.2007 dir.acc.uff.FABBRI ANDREA e all’1.7.2007 dir.PINI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 38 del 4.4.2007 gara TRE MARTIRI – CELLA PONTE del 31.3.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 127 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.TRE MARTIRI avverso inibizione al 28.4.2007 dir.acc.uff.FABBRI ANDREA e all’1.7.2007 dir.PINI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 38 del 4.4.2007 gara TRE MARTIRI – CELLA PONTE del 31.3.2007 L’A.S.TRE MARTIRI, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti significando che : 1) il sig.FABBRI non ha mai rivolto alcuna offesa personale, diretta o indiretta, all’arbitro; 2) “il sig.PINI non è entrato in campo senza averne titolo ma, in quanto legale rappresentante dell’A.S.TRE MARTIRI per chiedergli spiegazioni; non è in nessuna maniera ed in nessun momento entrato in contatto fisico con il direttore di gara e non gli ha mai rivolto alcuna offesa personale, diretta o indiretta”. Chiede l’annullamento delle sanzioni. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso relativa alla inibizione al 28.4.2007 del dir.acc.uff.FABBRI ANDREA non può essere presa in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.41 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”, parte che, conseguentemente,viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, pur confermando le offese e le frasi irriguardose rivoltegli dal dir.PINI, ha, comunque, fornito precisazioni sulla dinamica della spinta ricevuta dallo stesso dirigente, precisazioni che consentono di valutare che il comportamento messo in atto dal dir.PINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre all’1.6.2007 l’inibizione del dir.PINI GIANCARLO, fermo restando l’altro provvedimento impugnato. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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