COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO NAZIONALE FORENSE 130 RECLAMO PROPOSTO DA POL.FORENSE ZANCLE MESSINA avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 8 del 26.3.2007 gara ZANCLE MESSINA – ZALEUCO LOCRI del 10.3.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
TORNEO NAZIONALE FORENSE
130 RECLAMO PROPOSTO DA POL.FORENSE ZANCLE MESSINA
avverso perdita gara
delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 8 del 26.3.2007
gara ZANCLE MESSINA – ZALEUCO LOCRI del 10.3.2007
La POL.FORENSE ZANCLE MESSINA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che
: 1) in data 10.3.2007 le due squadre si presentavano regolarmente presso il campo sportivo indicato dalla P.F.ZANCLE
MESSINA per la disputa dell’incontro in oggetto; 2) a causa di un documentato motivo di forza maggiore, non attribuibile alla
responsabilità della società ricorrente, il match non poteva essere disputato, anche se, nell’occasione, pur avendo trovato
un campo regolamentare, a soli 100 mt.di distanza, la Società LOCRI non acconsentiva allo svolgimento della partita su un
terreno diverso da quello precedentemente indicato; ; 3) successivamente, con C.U.n.7 del 19.3.2007, il Giudice Sportivo
fissava come data per il recupero il 28.4.2007; 4) in data 23.3.2007 un responsabile del C.P. di Ferrara comunicava
telefonicamente alla società ricorrente che la data del 28.4.2007 non poteva essere disponibile dal momento che il LOCRI,a
sua volta, quel giorno, sarebbe stato impegnato in un altro recupero con la Soc.Reggio Calabria, invitando le due Società a
trovare un accordo per individuare la data in cui si sarebbe dovuto svolgere l’incontro, dichiarando che, in caso contrario, la
data prescelta dal Comitato Organizzatore sarebbe stata quella del 29.3.2007; 5) in mancanza di tale accordo, come da
regolamento, il 26.3.2007 la POL.FORENSE ZANCLE MESSINA inviava a mezzo fax alla Società LOCRI, la comunicazione
del campo e dell’orario prescelto per la disputa dell’incontro del 29.3.2007; 6) con il C.U.n. 8 del 26.3.2007 il G.S. assegnava
la vittoria alla Società LOCRI, per violazione degli artt.21 e 22 da parte della P.F.ZANCLE. “Non vi è dubbio che la
Soc.LOCRI abbia rispettato pedissequamente gli articoli posti dal G.S. a sostegno della sua errata decisione, avendo inviato
alla Soc.LOCRI, in data 26.3.2007, idonea comunicazione circa l’ubicazione del campo sportivo e dell’orario in cui si
sarebbe dovuto svolgere il match del 29.3.2007”. “La P.F.ZANCLE MESSINA si è quindi sempre mossa nel pieno rispetto
del Regolamento del Torneo e, pertanto, chiede la riforma del provvedimento adottato dal G.S. e la disputa della gara in data
da stabilirsi su accordo delle società o indicata dal Comitato Organizzatore”:
Controdeduce il C.F.ZALEUCO LOCRI sostenendo che : 1) circa la mancata disputa dell’incontro, il
10.3.2007, vi è stato sicuramente, da parte della squadra ospitante, scarsa diligenza nel non avere riscontrato, in anticipo,
la inidoneità del campo da lei stessa indicato; 2) l’art.22 del Regolamento prevede che le gare che non si sono potute
disputare vanno improrogabilmente recuperate nella giornata stabilita in calendario per i recuperi(28.4.2007) o, in mancanza,
entro il giovedì successivo alla mancata disputa della stessa, pena la perdita della gara e dell’intera cauzione, e la
P.F.ZANCLE MESSINA non poteva ignorare che nella data del 28.4.2007 il C.F.ZALEUCO LOCRI era già impegnato nel
recupero con Reggio Calabria(vedi C.U.n. 3 del 19.2.2007), per cui la partita de quo avrebbe dovuto disputarsi il giovedì
successivo alla mancata disputa della gara, giusta disposizione dell’art.22 del Regolamento; 3) Non avendo organizzato la
partita entro il detto termine (15 marzo 2007), la Società del MESSINA non si è resa disponibile al recupero della gara e nei
suoi confronti, giustamente, è stata decretata la perdita della gara; 4) la P.F.ZANCLE MESSINA non può trincerarsi dietro
l’errore commesso dal G.S. nel fissare il recupero per il 28.4.2007(giorno in cui il C.F.ZALEUCO LOCRI era già impegnato
per un precedente recupero con Reggio Calabria) poiché la decisione di cui sopra era stata pubblicata in data 19.3.2007,
quindi dopo il giovedì 15.3.2007 successivo alla mancata disputa della gara. In conclusione, se il campo non è risultato
idoneo, nell’orario indicato per la gara del 10.3.2007, per negligenza della squadra ospitante, avrebbe dovuto essere sancita
la perdita della gara per la società ospitante, oppure, valutata la causa di forza maggiore, la P.F.ZANCLE MESSINA avrebbe
dovuto organizzare il recupero della gara entro giovedì 15.3.2007 e per i motivi esposti chiede il rigetto del reclamo proposto
dalla P.F.ZANCLE MESSINA, con conseguente conferma della decisione impugnata.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’art.21 del Regolamento del Torneo stabilisce che “La squadra ospitante ha l’onere di
garantire, salvo comprovata causa di forza maggiore, la disponibilità di un idoneo campo di gioco, ecc.”;
- ritenuto che, per la mancata disputa della gara del 10.3.2007 sul campo indicato dalla P.F.ZANCLE
MESSINA, non possa invocarsi la sussistenza di caso di forza maggiore in quanto la ricorrente avrebbe dovuto mettere a
disposizione un campo di gioco perfettamente idoneo alla disputa della gara e ciò indipendentemente dal fatto che il campo
si trovasse all’interno di una struttura militare, dal momento che la scelta era stata fatta in precedenza dalla stessa
P.F.ZANCLE MESSINA;
- valutato, conseguentemente, che la mancata disponibilità del campo involge la responsabilità della società
ospitante P.F.ZANCLE MESSINA, ai sensi dell’art.12 comma 1 del C.G.S.
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando, a carico della P.F.ZANCLE MESSINA, la sanzione della
perdita per 0 – 3 della gara MESSINA – LOCRI del 10.3.2007.
Dispone per l’incameramento della tassa versata.
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