COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 134 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ALBINEA per presunta irregolarità gara S.FAUSTINO – ALBINEA del 24.9.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 134 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ALBINEA per presunta irregolarità gara S.FAUSTINO - ALBINEA del 24.9.2006 Il reclamo proposto dall’U.S.ALBINEA, della quale è stato sentito il Presidente, non può essere preso in esame perché proposto, il 17.4.2007, ben oltre il termine previsto dall’art.42 comma 3 del C.G.S.(“I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo presentato dall’U.S.ALBINEA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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