COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 131 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sigg.ri CAFFARRI ANICETO, Presidente del G.S.BAGNOLESE, FERRETTI ROMANO, Direttore Generale del G.S.BAGNOLESE, BUFFAGNI GIULIANO, Presidente della Pol.CASTELLARANO e MARTINELLI LUCIANO, Dirigente e Segretario dell’A.C.CORREGGESE, e delle società G.S.BAGNOLESE, POL.CASTELLARANO e A.C.CORREGGESE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 131 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sigg.ri CAFFARRI ANICETO, Presidente del G.S.BAGNOLESE, FERRETTI ROMANO, Direttore Generale del G.S.BAGNOLESE, BUFFAGNI GIULIANO, Presidente della Pol.CASTELLARANO e MARTINELLI LUCIANO, Dirigente e Segretario dell’A.C.CORREGGESE, e delle società G.S.BAGNOLESE, POL.CASTELLARANO e A.C.CORREGGESE Con nota 12.3.2007 prot.n.1207/215pf/SP/ma, il Procuratore Federale, - letta la nota del 5.9.06 del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Emilia Romagna, sig.Maurizio Minetti, riguardante una lettera del Presidente del Comitato Provinciale di Reggio Emilia, sig.Gianni Torelli, del 28.8.06 con la quale si segnalava l’effettuazione presso il campo sportivo di Bagnolo in Piano di un torneo triangolare, non autorizzato dalla F.I.G.C., diretto da tre arbitri della U.I.S.P., organizzato dalla società G.S.Bagnolese, con la partecipazione delle società Pol.Castellarano e A.C.Correggese, il 27.8.06; - rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che il sig.Romano Ferretti, Direttore Generale della G.S.Bagnolese, società organizzatrice del torneo suddetto, ha, per sua stessa ammissione, omesso di richiedere la necessaria autorizzazione per lo svolgimento del torneo agli organi competenti; - rilevato, inoltre, il comportamento antiregolamentare dei dirigenti delle altre due società partecipanti, sigg.ri Luciano Martinelli, Dirigente e Segretario della A.C.Correggese, e Giuliano Buffagni, Presidente della Pol.Castellarano, che non si sono preoccupati di verificare la regolarità del torneo a cui si accingevano a partecipare le loro squadre e che, una volta resisi conto dell’irregolarità dello stesso vi hanno ugualmente preso parte; - rilevato che i fatti sopra succintamente descritti integrano gli estremi delle violazioni di cui all’art.1, comma 1, e art. 2, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.30, comma 1, del Regolamento della L.N.D. ascrivibili al sig.Romano Ferretti, Direttore Generale della G.S.Bagnolese, organizzatore del torneo non autorizzato; al sig.Aniceto Caffarri, Presidente della G.S.Bagnolese, società organizzatrice del torneo; al sig.Giuliano Buffagni, Presidente della Pol.Castellarano; al sig.Luciano Martinelli, Dirigente e Segretario della A.C.Correggese, per aver fatto partecipare la loro squadra ad un torneo non autorizzato dalla F.I.G.C.; - rilevato che ai sensi dell’art.2 comma 4 del C.G.S. devono rispondere la società G.S.Bagnolese, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le violazioni addebitabili al proprio presidente ed al proprio direttore generale; alla Pol.Castellarano, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni addebitabili al proprio Presidente; all’A.C.Correggese, a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni addebitabili al proprio dirigente; - visto l’art.28 comma 4 lett.b) del C.G.S.; - ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano : - i signori CAFFARRI, FERRETTI, BUFFAGNI e MARTINELLI, della violazione di cui all’art.1, comma 1, e art.2, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.30 comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, così come descritto nella parte motiva, e per essere responsabili, il sig.Romano Ferretti dell’organizzazione del torneo triangolare del 27.8.06 senza la preventiva autorizzazione della F.I.G.C. e per l’utilizzo di arbitri non appartenenti alla F.I.G.C.-A.I.A.; il sig.Aniceto Caffarri in quanto presidente della società organizzatrice del torneo; i sigg.ri Giuliano Buffagni e Luciano Martinelli, per aver permesso alle società da loro, a vario titolo rappresentate, di partecipare ad un torneo non autorizzato; - le società G.S.BAGNOLESE, POL.CASTELLARANO e A.C.CORREGGESE della violazione di cui all’art.2, comma 4, del C.G.S.; la società POL.CASTELLARANO, a titolo di responsabilità diretta, nelle violazioni ascritte al proprio presidente; la società G.S.BAGNOLESE, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, nelle violazioni ascritte al proprio presidente ed al proprio direttore generale; l’A.C.CORREGGESE, a titolo di responsabilità oggettiva, nella violazione ascritta al proprio dirigente. Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, nulla è pervenuto dagli stessi. Il rappresentante della Procura Federale, avv.FEDERICO BAGATTINI, Vice Procuratore Federale, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità dei sigg.CAFFARRI ANICETO, FERRETTI ROMANO, BUFFAGNI GIULIANO e MARTINELLI LUCIANO, e, conseguentemente, delle società G.S.BAGNOLESE, POL.CASTELLARANO e A.C.CORREGGESE in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la inibizione per 3 mesi per i sigg.CAFFARRI ANICETO e FERRETTI ROMANO, la inibizione per 2 mesi per i sigg.BUFFAGNI GIULIANO e MARTINELLI LUCIANO, I ’ammenda di € 300 a carico del G.S.BAGNOLESE nonché l’ammenda di € 100 a carico della POL.CASTELLARANO e dell’A.C.CORREGGESE. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dai sigg. CAFFARRI ANICETO, FERRETTI ROMANO, BUFFAGNI GIULIANO E MARTINELLI LUCIANO, integra la violazione dell’art.1 comma 1 e art.2, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.30 comma 1 del Regolamento della L.N.D., con conseguente violazione da parte delle società G.S.BAGNOLESE, POL.CASTELLARANO e A.C.CORREGGESE dell’art.2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione agli addebiti contestati al proprio tesserati; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al sig.CAFFARRI ANICETO, Presidente del G.S.BAGNOLESE, e al sig.FERRETTI ROMANO, Direttore Generale del G.S.BAGNOLESE, l’inibizione per mesi 2, al sig.BUFFAGNI GIULIANO, Presidente della POL.CASTELLARANO, e al sig.MARTINELLI LUCIANO, Dirigente e Segretario dell’A.C.CORREGGESE, l’inibione per mesi 1, al G.S.BAGNOLESE l’ammenda di € 200, alla POL.CASTELLARANO ed all’A.C.CORREGGESE l’ammenda di € 100. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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