COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 132 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico POL.LENTIGIONE CALCIO – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 26/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
132 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R.
a carico POL.LENTIGIONE CALCIO – Campionato di Promozione
Con nota 26.3.2007 il Presidente del C.R.E.R., viste le segnalazioni inizialmente pervenute dall’A.S.Fornovo
Ricco’ e dall’U.S.Pallavicino, ha deferito la società POL.LENTIGIONE CALCIO a questa C.D. per violazione dell’art.1
comma 1 del C.G.S.
Nell’atto di contestazione di questa giudicante datato 5 aprile 2007, complementare alla comunicazione di
deferimento del Presidente del C.R.E.R., si precisava che il deferimento era originato dal fatto di avere la POL.LENTIGIONE
CALCIO utilizzato nel corso del girone di andata della corrente stagione sportiva, in 14 gare di campionato, il
calc.BARANTANI MARCO, che non risultava tesserato per la stessa POL.LENTIGIONE CALCIO e che, visti gli artt. 12, 13,
14 e 42 del C.G.S., il procedimento si sarebbe svolto in data odierna.
Regolarmente notificato l’atto di contestazione, la POL.LENTIGIONE CALCIO, presente all’odierno dibattimento con
il proprio Presidente, ha fatto pervenire memoria difensiva in cui segnala : 1) che il calc.BARANTANI era stato
regolarmente tesserato per le stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006; 2) nel periodo di svincolo del dicembre 2006 il
calc.BARANTANI chiedeva la possibilità di trasferirsi al Soragna Calcio e la POL.LENTIGIONE CALCIO dava il benestare al
trasferimento; 3) mai la POL.LENTIGIONE CALCIO in 50 anni di onorata attività ha commesso un errore di tesseramento; 4)
mai il sig.Barani Claudio, addetto al tesseramento, “si sarebbe permesso in modo voluto di andare contro i principi di lealtà,
correttezza e probità citati dall’art.1 comma 1 del C.G.S. per poter recar danno alla propria squadra”; 5) “la
POL.LENTIGIONE CALCIO è formata unicamente da volontari/sostenitori che utilizzano il proprio tempo libero alla
manutenzione ed al funzionamento organizzativo del tutto e sappiamo per certo che una eventuale penalizzazione colpirebbe
in modo violento non solo la società ed i calciatori, ma soprattutto quegli addetti ai tesseramenti e specialmente il
sig.Barani, che così verrebbero additati come colpevoli del fatto e relative conseguenze; 6) che quanto avvenuto è da
imputarsi a pura distrazione, senza che vi sia stata minimamente malafede da parte nostra ”.
La Commissione
- visti gli atti ufficiali;
- avute presenti le argomentazioni svolte dalla POL.LENTIGIONE CALCIO;
- considerate accertate le responsabilità della POL.LENTIGIONE CALCIO in ordine a quanto
contestatole, nell’avere utilizzato in 14 gare del girone di andata della correte stagione sportiva il calc.BARANTANI MARCO
(attualmente tesserato – dal 16.12.2006 – per il F.C.Soragna 1921), che, per l’effetto dell’art.32 bis delle N.O.I.F., risultava
“svincolato”;
- ritenuto che il comportamento messo in atto nella circostanza dalla POL.LENTIGIONE CALCIO integri
la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con riferimento anche, come indicato nell’atto di contestazione, all’art.42 dello
stesso Codice ;
- vistI gli artt. 12 e 13 del succitato C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere alla POL.LENTIGIONE CALCIO la penalizzazione di 14 punti in classifica, da
scontare nella corrente stagione sportiva, nonché una ammenda di € 300.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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