COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 133 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico A.S.BERTINORO CALCIO –Campionato di II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 133 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico A.S.BERTINORO CALCIO –Campionato di II^ categoria Con nota 29.3.2007 il Presidente del C.R.E.R., vista la segnalazione pervenuta dal F.C.Real Dovadola,, ha deferito la società A.S.BERTINORO CALCIO a questa C.D. per violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. Nell’atto di contestazione di questa giudicante datato 5 aprile 2007, complementare alla comunicazione di deferimento del Presidente del C.R.E.R., si precisava che il deferimento era originato dal fatto di avere l’A.C.BERTINORO CALCIO utilizzato nel corso di 4 gare di campionato della corrente stagione sportiva, il calc.LOMBARDI ALESSANDRO, che non risultava tesserato per la stessa A.C.BERTINORO CALCIO e che, visti gli artt. 12, 13, 14 e 42 del C.G.S., il procedimento si sarebbe svolto in data odierna. Regolarmente notificato l’atto di contestazione, nulla è pervenuto da parte dell’A.C.BERTINORO CALCIO. La Commissione, - letto il deferimento; - considerate accertate le responsabilità dell’A.C.BERTINORO CALCIO in ordine a quanto contestatole, nell’avere utilizzato in 4 gare del girone di ritorno della correte stagione sportiva il calc.LOMBARDI ALESSANDRO, non tesserato per detta compagine (per una quinta gara è già stato deciso con pronuncia di questa giudicante n. 105 del 26.3.2007-C.U.n. 36) - ritenuto che il comportamento messo in atto nella circostanza dall’A.C.BERTINORO CALCIO integri la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con riferimento anche, come indicato nell’atto di contestazione, all’art.42 dello stesso Codice ; - vistI gli artt. 12 e 13 del succitato C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.C.BERTINORO CALCIO la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, nonché una ammenda di € 300. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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