COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 16/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO FEMMINILE SERIE D 194 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SAN PANCRAZIO avverso squalifica per 8 giornate calc.DE MILATO GIUSEPPE, GRILLI ROMEO e LOLLI MASSIMILIANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 dell’11.4.2007 gara PUNTA MARINA – SAN PANCRAZIO dell’1.4.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 16/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO FEMMINILE SERIE D 194 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SAN PANCRAZIO avverso squalifica per 8 giornate calc.DE MILATO GIUSEPPE, GRILLI ROMEO e LOLLI MASSIMILIANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 dell’11.4.2007 gara PUNTA MARINA – SAN PANCRAZIO dell’1.4.2007 L’A.S.SAN PANCRAZIO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati facendo presente che : 1) i calc.DE MILATO e GRILLI “sono effettivamente entrati indebitamente in campo dalla panchina, contestando una decisione arbitrale, mantenendosi in ogni caso a debita distanza per l’intervento del Dirigente in panchina e dell’Allenatore, quindi, non possono esserci stati contatti fisici”; 2) il calc.LOLLI, “espulso per doppia ammonizione, è vero che lo ha insultato alla notifica del provvedimento, ma è stato subito fermato dai compagni di squadra e accompagnato fuori, non ha avuto pertanto la possibilità di toccare in nessun modo il Direttore di gara”. Chiede una sostanziale riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario dal quale si rileva che : 1) il calc.DE MILATO, giocatore di riserva in panchina, dopo una decisione tecnica entrava in campo urlando offese nei confronti dell’arbitro, al quale metteva le mani sul petto spingendo, facendolo arretrare di circa un metro, venendo poi allontanato da compagni ed avversarsi e, mentre usciva dal terreno di gioco, reiterava le esternazioni offensive nei confronti del direttore di gara; 2) il calc.GRILLI ROMEO, giocatore di riserva in panchina, dopo una decisione tecnica entrava in campo urlando offese nei confronti dell’arbitro, al quale stringeva con forza il polso della mano che teneva il cartellino rosso, procurando dolore che persisteva per qualche minuto. Veniva allontanato da compagni di gioco e, nell’uscire dal campo, rivolgeva una frase minacciosa al direttore di gara; 3) il calc.LOLLI, espulso per doppia ammonizione, alla vista del cartellino rosso urlava frasi offensive nei confronti dell’arbitro, spingendolo con entrambe le mani al petto, facendolo arretrare di circa un metro. Benché sollecitato dai compagni di squadra, non voleva lasciare il terreno di gioco e rivolgeva all’arbitro frasi gravemente minacciose e offensive, tentando anche di colpirlo con un pugno, non riuscendovi per l’interevento di compagni ed avversari. Reiterava ancora le esternazioni con frasi oltremodo scurrili e minacciose di atti estremi, così come anche una volta entrato negli spogliatoi; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 8 giornate dei calc.DE MILATO GIUSEPPE, GRILLI ROMEO e LOLLI MASSIMILIANO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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