COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 16/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO VIRTUS MALBORGHETTO-Cat.Juniores 195 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FRUTTETI avverso squalifica al 6.5.2007 calc.MARI LUCA, al 30.9.2007 calc.BENINI MARCELLO, CORATTI SIMONE e BERTONI MATTIA, inibizione al 30.4.2008 dir.POGGIOLI PAOLO e ammenda € 150 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 41 del 26.4.2007 gara COSTA – FRUTETI del 19.4.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 16/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO VIRTUS MALBORGHETTO-Cat.Juniores 195 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FRUTTETI avverso squalifica al 6.5.2007 calc.MARI LUCA, al 30.9.2007 calc.BENINI MARCELLO, CORATTI SIMONE e BERTONI MATTIA, inibizione al 30.4.2008 dir.POGGIOLI PAOLO e ammenda € 150 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 41 del 26.4.2007 gara COSTA – FRUTETI del 19.4.2007 L’A.S.FRUTTETI, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il calc.BENINI MARCELLO “dopo aver subito un’espulsione, peraltro discutibile, ha sicuramente apostrofato il direttore di gara con frasi offensive mentre abbandonava il terreno di gioco, ma senza nessuna minaccia e senza averlo mai avvicinato”. Per le offese provenienti dagli spalti, il calc.BENINI, nel secondo tempo, “si è seduto accanto ad un gruppo di giovani (non tesserati del FRUTTETI, né tantomeno sostenitori della società), che a loro volta insultavano il Direttore di gara, lo stesso potrebbe aver inteso erroneamente che le offese fossero proferite dal nostro tesserato”; 2) il calc.CORATTI, espulso per offese al Direttore di gara “si evidenzia che lo stesso non ha usato un linguaggio fortemente offensivo nei confronti dell’arbitro, ma dicendogli che lo stesso poteva arbitrare solo in campionati amatoriali e non in quelli dilettantistici; abbandonando poi il terreno di gioco, chiedeva comunque la stretta di mano che il Direttore di gara gli rifiutava”; 3) “analoga situazione per quanto riguarda il comportamento del calc.BERTONI, ultimo dei giocatori espulsi dal Direttore di gara, certamente in un momento di grossa difficoltà per entrambe le parti, dato il nervosismo portato armai agli eccessi, che ha certamente influito sui comportamenti di tutti i soggetti in causa”; 4) “senza negare che il ns.dirigente POGGIOLI ha avuto un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, proferendo sicuramente delle offese, lo stesso non ha mai tenuto un atteggiamento minaccioso nei suoi confronti e tantomeno aver avuto contatti diretti o ravvicinati. In pratica ci sono stati solo degli atteggiamenti verbali, ma che non si sono mai tradotti in contegni aggressivi o violenti. Nel proferire gli insulti in occasione del suo allontanamento dal campo di gioco, il sig.POGGIOLI non è entrato all’interno del rettangolo di gioco, ma si è tenuto nelle vicinanze della linea di 1025 delimitazione del campo. Per quanto concerne il rientro negli spogliatoi, il sig.POGGIOLI si avvicinava si al varco di uscita dal campo per chiedere spiegazioni al Direttore di gara sul suo operato, seppure con toni accesi ed irati, ma senza porre minacce di alcun genere e senza mai avvicinare lo stesso, tant’è che i giocatori sono comunque usciti dal campo, essendoci lo spazio fisico per farlo”; 5) circa l’ammenda “si trattava di un torneo svolto in campo neutro, in orario pomeridiano di giorno feriale, con la partecipazione di pubblico non pagante e costituito da giovani che probabilmente provenivano dalla frazione in cui si svolgeva la manifestazione e che nulla hanno a che fare con la società U.S.FRUTTETI”. Chiede una congrua riduzione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che la parte del reclamo riguardante la squalifica al 6.5.2007 del calc.MARI non può essere presa in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera a) dell’art.41 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari riguardanti squalifiche di calciatori fino a due giornate di gara o squalifiche a termine fino a quindici giorni”, parte che, conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc.BENINI, espulso per un volontario violento calcio ad un avversario, dopo la comunicazione del provvedimento rivolgeva all’arbitro frasi offensive, continuando le esternazioni nel secondo tempo, quando si era posizionato in gradinata, fra il pubblico, precisando di essere certo della identificazione; 2) il calc.CORATTI, dopo una decisione tecnica, rivolgeva all’arbitro pesanti critiche sul suo operato ed offese alla persona e, dopo la esibizione del cartellino rosso, reiterava le offese, anche scurrili; 3) il calc.BERTONI, dopo una decisione tecnica, offendeva l’arbitro, rivolgendogli anche frasi di sfida, reiterando le offese mentre lasciava il terreno di gioco; 4) il dir.POGGIOLI, dopo una decisione tecnica, entrava sul terreno di gioco ed indirizzava all’arbitro frasi offensive e minacciose e mentre l’arbitro si avviava verso gli spogliatoi, gli sbarrava la strada, affermando di non volersi muovere, minacciando di rivolgersi ai componenti la “federazione”, nei confronti dei quali esprimeva giudizi ingiuriosi; 5) per tutta la durata della gara sostenitori dell’A.S.FRUTTETI urlavano offese nei confronti dell’arbitro; - ritenuto che il comportamento, riprovevole, dei giocatori e del dirigente dell’A.S.FRUTTETI debba essere valutato e sanzionato con provvedimenti maggiormente aderenti al comportamento tenuto dagli stessi, d e l i b e r a - di ridurre : al 30.7.2007 le squalifiche dei calc.BENINI MARCELLO, CORATTI SIMONE e BERTONI MATTIA, al 31.10.2007 l’inibizione del dir.POGGIOLI PAOLO, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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