COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 16/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO NAZIONALE FORENSE 196 RECLAMO PROPOSTO DA ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA avverso penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni gara in cui è stato commesso l’illecito, sconfitta a tavolino per 3 a 0 per ogni gara in cui è stato commesso l’illecito e ammenda di € 500 delibera del G.S. del C.P. di Ferrara-G.S.del Torneo contenuta nel C.U.n. 12 del 2.5.2007 gare LATINA ASERF-CERIGNOLA del 3.2.2007, BARI-CERIGNOLA del 10.2.2007, CERIGNOLAFOGGIA del 17.2.2007, LATINA JUS-CERIGNOLA del 3.2.2007, CERIGNOLA-LATINA ASERF del 10.3.2007, CERIGNOLA-BARI del 24.3.2007, FOGGIA-CERIGNOLA del 31.3.2007 e CERIGNOLALATINA JUS del 21.4.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 16/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO NAZIONALE FORENSE 196 RECLAMO PROPOSTO DA ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA avverso penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni gara in cui è stato commesso l’illecito, sconfitta a tavolino per 3 a 0 per ogni gara in cui è stato commesso l’illecito e ammenda di € 500 delibera del G.S. del C.P. di Ferrara-G.S.del Torneo contenuta nel C.U.n. 12 del 2.5.2007 gare LATINA ASERF-CERIGNOLA del 3.2.2007, BARI-CERIGNOLA del 10.2.2007, CERIGNOLAFOGGIA del 17.2.2007, LATINA JUS-CERIGNOLA del 3.2.2007, CERIGNOLA-LATINA ASERF del 10.3.2007, CERIGNOLA-BARI del 24.3.2007, FOGGIA-CERIGNOLA del 31.3.2007 e CERIGNOLALATINA JUS del 21.4.2007 L’ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA, della quale è stato sentito un dirigente, assistito da persona di fiducia, ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati, assunti dal G.S.del C.P. di Ferrara-G.S.del Torneo per la partecipazione alle gare sopra indicate, nelle fila dell’ASS.FORENSE CERIGNOLA del sig.CAPOZZA BIAGIO, per il quale era stato prodotto, all’atto della iscrizione, un certificato di laurea risultato, poi, non veritiero. Successivamente, analoga situazione è stata accertata anche per il sig.PANARELLI NICOLA. Lamenta, listante : 1) “contraddizione fra due comunicati emessi dal G.S. del C.P. di Ferrara, portanti stesso numero e stessi contenuti, con conseguente nullità degli stessi”; 2) “violazione del principio del contraddittorio, omessa convocazione, omessa considerazione delle eccezioni della scrivente”; 3) “eccezione di incompetenza del G.S.. Procedimento per illecito sportivo. Competenza in primo grado della Commissione Disciplinare”: 4) “inammissibilità del reclamo per tardività decorrenza dei termini”; 5) “sul merito”. In conclusione, chiede l’annullamento della decisione del G.S. di Ferrara, assunta con C.U.n. 12 del 2 maggio 2007, disponendo, a seguito di nuovo esame del merito, il proscioglimento della stessa dagli addebiti contestati, ovvero, in subordine, applicando alla stessa la sanzione minima dell’ammenda”. Controdeduce l’ASSOCIAZIONE CALCIO AVVOCATI BARI, richiamandosi al Regolamento del Torneo “all’organizzazione ”, “alla conduzione”, “alla disciplina sportiva”, “al Comitato di Presidenza” e “alla disposizione 1026 finale” e chiede il “rigetto del ricorso” o, in via subordinata “l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento in danno dell’ASS.FORENSE CERIGNOLA. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - rilevato che il “reclamo” proposto al G.S. del C.P. di Ferrara-G.S.del Torneo dall’Ass.Calcio Avvocati Bari, nel caso in cui debba essere considerato come reclamo ai sensi dell’art.26 del Regolamento del Torneo e/o ai sensi dell’art.42 comma 3 del C.G.S. si appalesa tardivo, in quanto proposto ben oltre i termini contemplati dalla due norme richiamate; - ritenuto che, nel caso in cui, invece, tale “reclamo” di presunto illecito sportivo, dovesse essere considerato come una mera istanza in tal senso ad un Organo disciplinare, non risulterebbe la competenza a poterlo giudicare né del G.S. del C.P. di Ferrara-G.S. del Torneo, né di questa Commissione Disciplinare, dovendo il procedimento attuarsi sulla base di quanto previsto dall’art.29, comma 4, del C.G.S., norma richiamata, unitamente alle altre disposizioni delle Carte Federali della F.I.G.C., per quanto non espressamente previsto dal citato Regolamento del Torneo; - conseguentemente, per i motivi sovra esposti, d e l i b e r a - di annullare il provvedimento impugnato del G.S. di Ferrara-G.S. del Torneo di cui al C.U.n. 12 del 2.5.2007 e di trasmettere gli atti alla Procura Federale per le iniziative di competenza. Dispone per la restituzione della tassa versata.
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