COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1.1 Istanza di grazia del calciatore Nicolini Matteo, nato il 08/10/1976, matricola n. 2.693.661, già tesserato U.C. Viadana S.S.D. S.R.L., allo stato tesserato U.S. S.Felice A.S.D..

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1.1 Istanza di grazia del calciatore Nicolini Matteo, nato il 08/10/1976, matricola n. 2.693.661, già tesserato U.C. Viadana S.S.D. S.R.L., allo stato tesserato U.S. S.Felice A.S.D.. Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.; •esaminata l’istanza da Lei inoltrata tendente ad ottenere un provvedimento di clemenza in relazione alla squalifica per mesi 6, inflittaLe dalla Commissione d’Appello Federale, come da Com. uff. n. 26/C del 19.12.2006, a seguito di ricorso del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti avverso il proscioglimento del calciatori Avona Cristian, Battigello Massimiliano, Nicolini Matteo, Vacondio Massimo, in relazione al deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 94 delle N.O.I.F., 39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, 1, comma 1 e 2, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva • esaminato il caso e la documentazione acquisita • rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 33 comma 8 dello Statuto federale vigente (già art.30, comma 9) e 20 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla Corte federale; •rilevato che la Corte federale, nella riunione del 10 maggio 2007 (Com. Uff. n. 15/Cf) ha espresso parere sfavorevole non ritenendo sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell’invocato beneficio; non ha ravvisato i requisiti atti a determinare la concessione del provvedimento di grazia.
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