COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 30/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 201 RECLAMO PROPOSTO DA C.S.FARO COOP avverso inibizione al 30.4.2008 ass.PEDRETTI GIANPIERO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 del 18.4.2007 gara MADONNA DI SOTTO – FARO del 15.4.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 30/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 201 RECLAMO PROPOSTO DA C.S.FARO COOP avverso inibizione al 30.4.2008 ass.PEDRETTI GIANPIERO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 del 18.4.2007 gara MADONNA DI SOTTO – FARO del 15.4.2007 Il C.S.FARO COOP, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che, dopo che un giocatore avversario aveva colpito con un pugno un calciatore del C.S.FARO, che reagiva con un calcio ed era espulso dall’arbitro, l’ass.PEDRETTI rivolgeva offese al giocatore avversario che, insieme ad un compagno, spingeva il’ass.PEDRETTI contro la rete, lo colpiva al volto, facendogli cadere gli occhiali e sanguinare ai denti. I due cercavano di raggiungere gli spogliatoi, ma dopo ¾ metri l’ass.PEDRETTI “essendo stato aggredito ed umiliato, colpiva uno di loro con la bandierina”. “Riteniamo che l’ass.PEDRETTI abbia sbagliato a reagire in quel modo, come lui stesso riconosce, però vi invitiamo ad analizzare la situazione nel suo contesto generale”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, l’ass.PEDRETTI inseguiva due giocatori avversari e colpiva con la bandierina alla testa, per due volte un giocatore del FARO e per una volta un altro giocatore della medesima compagine; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’inibizione al 30.4.2008 dell’ass.PEDRETTI GIANPIETRO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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