COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 30/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 202 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAMPAGNOLA avverso ammenda di € 600 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nei C.U.n. 42 del 9.5.2007 e 42 bis dell’11.5.2007 gara CAMPAGNOLA – POGGESE del 29.4.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 30/05/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
202 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAMPAGNOLA
avverso ammenda di € 600
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nei C.U.n. 42 del 9.5.2007 e 42 bis dell’11.5.2007
gara CAMPAGNOLA - POGGESE del 29.4.2007
L’U.S.CAMPAGNOLA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che : 1) la partita si è conclusa in modo corretto e tutto
sommato tranquillo; 2) l’escoriazione del Direttore di gara è solamente da imputarsi ad un fatto puramente accidentale, avvenuto durante la
repentina chiusura della porta e non intenzionalmente rivolto a procurare danno alla persona, a cui porgiamo le nostre sentite scuse; 3) nessuna
offesa, infine, è stata intenzionalmente estesa al Presidente della Sezione Arbitri di Finale Emilia. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha ribadito che, a
fine gara, mentre si avviava verso gli spogliatoi veniva affiancato da una persona, non indicata in distinta, che, dopo essersi presentato
come Presidente dell’U.S.CAMPAGNOLA, lo seguiva dentro lo spogliatoio e, quivi, rivolgendogli frasi offensive, estese alla categoria
ed al Presidente della Sezione Arbitri, lo spingeva con entrambe le mani al petto, facendolo arretrare di circa 2 metri e, chiudendo
repentinamente la porta gli procurava escoriazioni al ginocchio sinistro, con fuoriuscita di sangue. Ritornava sui suoi passi e reiterava
ancora le esternazioni offensive ed ingiuriose, puntando un dito al viso dell’arbitro e nell’uscire dallo spogliatoio chiudeva la porta con
tale violenza da scardinarla;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le
decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 600 a carico dell’U.S.CAMPAGNOLA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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