• Stagione sportiva: 2006/2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 06/06/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
205 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.LOOPS RIBELLE
avverso squalifica per 3 giornate calc.ANTONIACCI FILIPPO, per 4 giornate calc.GALLI MAURIZIO
e STELLA TOMMASO, per 5 giornate calc.BENELLI LORENZO e per 6 giornate calc.SCARPELLINI
SUPER COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO FEMMINILE
ANDREA, inibizione al 13.7.2007 dir.add.arb.MISSIROLI MARCELLO e ammenda € 400 per
intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 16.5.2007
gara LOOPS RIBELLE – TROPICAL CORIANO del 9.5.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 06/06/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
205 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.LOOPS RIBELLE
avverso squalifica per 3 giornate calc.ANTONIACCI FILIPPO, per 4 giornate calc.GALLI MAURIZIO
e STELLA TOMMASO, per 5 giornate calc.BENELLI LORENZO e per 6 giornate calc.SCARPELLINI
SUPER COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO FEMMINILE
ANDREA, inibizione al 13.7.2007 dir.add.arb.MISSIROLI MARCELLO e ammenda € 400 per
intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 16.5.2007
gara LOOPS RIBELLE – TROPICAL CORIANO del 9.5.2007
L’A.P.LOOPS RIBELLE, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso i provvedimenti
sopra indicati mettendo in evidenza che : 1) “se i calc.SCARPELLINI e ANTONIACCI si sono resi protagonisti di frasi
altamente deprecabili sono da punire, ma il direttore di gara non li ha certamente aiutati con il proprio
comportamento(anzi li ha ulteriormente innervositi recandosi nell’intervallo negli spogliatoi RIBELLE minacciandoli
d’espulsione)”; 2) il calc.GALLI MAURIZIO, espulso per doppia ammonizione, la seconda volta delle quali per non essere
a distanza regolamentare, come si legge dal referto arbitrale, trattasi di errore clamoroso in quanto il GALLI si trovava a
35 ml dalla palla, quindi l’arbitro deve essersi confuso con altro giocatore e all’atto della notifica, passa la fascia di
capitano al compagno Marzocchi, senza minimamente lanciarla all’arbitro”; 3) il calc. STELLA “non poteva materialmente
compiere quel gesto, in quanto era stato sostituito al 7’ del II tempo ed al momento del fischio finale si trovava seduto in
panchina, con addosso la tuta nera, trattasi probabilmente di scambio di persona”; 4) il calc.BENELLI “è stato
giustamente espulso per un fallo di gioco, ma con la palla fra i piedi, e alla notifica dell’espulsione abbandonava il campo
senza proferire parola e senza colpire nessuno”; 5) “per quanto riguarda l’atto addebitato al dir.add.arb.MISSIROLI , a
fine partita ha assunto un atteggiamento dimesso e rassegnato, che non concorda con il gesto attribuitogli e, comunque,
dato il suo stazionamento presso lo spogliatoio, non avrebbe potuto avere con sé delle borracce, che erano in panchina
assieme al materiale sanitario, custodite dal massaggiatore a 100 ml.”; 6) “è vero che a fine gara i ns.numerosissimi tifosi
si sono avvicinati alla rete di protezione protestando e probabilmente insultando l’arbitro, ma è impossibile che qualcuno
di loro possa avere raggiunto l’arbitro con degli sputi, in quanto da quel punto all’ingresso deli spogliatoi ci sono almeno
25 ml.”. Chiede una riduzione delle sanzioni e che vengano sentiti il dir.add.arb.Missiroli, i calciatori, due dirigenti della
F.I.G.C. di Forlì e della squadra avversaria. A sostegno delle proprie argomentazioni, allega un DVD anonimo, con
sovrascritte a pennarello, ed alcuni articoli di giornali.
La Commissione,
- premesso che non vengono sentiti il dir.add.arb.Missiroli ed i calciatori in quanto il ricorso non è stato da
loro direttamente proposto, così come non vengono sentiti i dirigenti indicati in quanto i procedimenti si svolgono sulla
base dei documenti ufficiali “che fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento
delle gare (art.31, comma A) del C.G.S.), precisando altresì che non viene presa visione del DVD in quanto il citato
articolo prevede che possano eventualmente essere utilizzate, quale mezzo di prova “riprese televisive o altri filmati che
offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi diimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito,
espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, escludendo dianzi tutto di essersi recato
all’intervallo nello spogliatoio dell’A.P.LOOPS RIBELLE, ma di avere parlato con i capitani delle due squadre perché
invitassero i loro compagni a comportarsi correttamente, ha integralmente confermato il referto di gara e l’allegato, dal
quale si rileva che : 1) il calc.GALLI, capitano dell’A.P.LOOPS RIBELLE, espulso per doppia ammonizione, alla
comunicazione del provvedimento pronunciava frasi blasfeme ed indirizzava all’arbitro frasi offensive e dovevano
intervenire suoi compagni per allontanarlo dal terreno di gioco, in questo frangente il calc.GALLI, toltasi la fascia di
capitano la lanciava verso l’arbitro, raggiungendolo ad una coscia. A fine gara, lo stesso calciatore reiterava le offese nei
confronti dell’arbitro; 2) alla segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, il calc.ANTONIACCI correva verso
l’arbitro e gli rivolgeva frasi offensive, reiterate all’atto della comunicazione del provvedimento di espulsione; 3) a fine
gara, il calc.SCARPELLINI colpiva con una spallata l’arbitro e gli rivolgeva frasi offensive; 4) a fine gara, il calc.STELLA,
toltasi la maglia, la tirava addosso all’arbitro, raggiungendolo alla nuca; 5) il calc.BENELLI, espulso per avere
volontariamente inferto una gomitata al viso di un giocatore avversario, alla notifica del provvedimento colpiva di nuovo
con un calcio lo stesso avversario, che perdeva sangue dal naso e dalla bocca e non riprendeva più il gioco; 6) a fine
gara il dir.add.arb.MISSIROLI indirizzava violente proteste ad una assistente e raccolta da terra una borraccia la tirava in
direzione della stessa, non colpendola; 7) in coincidenza con la espulsione del primo giocatore dell’A.P.LOOPS
RIBELLE, un nutrito gruppo di sostenitori di detta compagine urlavano frasi offensive nei confronti della terna arbitrale; a
fine gara, gli stessi, attaccati alla rete di recinzione sputavano ripetutamente verso gli ufficiali di gara che rientravano
negli spogliatoi. Inoltre, quando l’arbitro e gli assistenti, saliti in auto, si apprestavano a rientrare in sede, venivano
affiancati da alcune macchine a fari spenti che cercavano di rendere difficile il passaggio;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 06/06/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
205 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.LOOPS RIBELLE
avverso squalifica per 3 giornate calc.ANTONIACCI FILIPPO, per 4 giornate calc.GALLI MAURIZIO
e STELLA TOMMASO, per 5 giornate calc.BENELLI LORENZO e per 6 giornate calc.SCARPELLINI
SUPER COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO FEMMINILE
ANDREA, inibizione al 13.7.2007 dir.add.arb.MISSIROLI MARCELLO e ammenda € 400 per
intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 16.5.2007
gara LOOPS RIBELLE – TROPICAL CORIANO del 9.5.2007"