COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 06/09/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. GAETANO PAOLO – tess.Isol Livel avverso squalifica al 20.6.2012 delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 45 del 20.6.2007 gara N.C.R. – ISOL LIVEL del 14.6.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°10 del 06/09/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. GAETANO PAOLO – tess.Isol Livel
avverso squalifica al 20.6.2012
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 45 del 20.6.2007
gara N.C.R. – ISOL LIVEL del 14.6.2007
Il calc.GAETANO PAOLO, che è stato sentito nel corso dell’odierno dibattimento, ricorre avverso il sopra indicato
provvedimento sostenendo che “non corrisponde al vero ed è frutto di palese errore, l’assunto arbitrale che GAETANO
PAOLO, una volta sospesa la partita avrebbe colpito né tantomeno aggredito, insieme ad altri, il direttore di gara”. Fa
presente che il gruppo degli aggressori all’arbitro era formato da una trentina di persone, tra giocatori e persone del
pubblico, e che egli si trovava dall’altra parte del campo. Chiede “l’annullamento della decisione impugnata o come
meglio la sanzione di inibizione a tutto il 30.6.2012”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario,
ribadendo che, dopo i pugni al volto subiti dal calc.Gaetano Vincenzo e da una persona estranea entrata sul terreno di
gioco, un gruppo di calciatori dell’ISOL LIVEL lo aggrediva con calci e pugni, sbattendolo con forza contro la rete di
recinzione e che nel gruppo riusciva, con certezza, ad individuare il calc.GAETANO PAOLO ed un altro giocatore;
- considerato che nelle precisazioni fornite, l’arbitro ha anche dichiarato di non ricordare, con
precisione assoluta, le azioni lesive compiute dal predetto calc.GAETANO PAOLO;
- visti gli artt. 19 e 35 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di ridurre al 14.4.2008 la squalifica del calc.GAETANO PAOLO.
Dispone per la restituzione della tassa, versata in € 130.
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