COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 07/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANI E SCOLASTICO-Camp.Reg.Allievi RECLAMO PROPOSTO DA S.S.VISPORT 2000 avverso squalifica al 14.6.2008 calc.VALENTINI MATTEO e TAVERNA ALFREDO, ammenda € 200 per intemperanze calciatori e sostenitori, perdita della gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 16.4.2008 gara VISPORT – CASALECCHIO del 6.4.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 07/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANI E SCOLASTICO-Camp.Reg.Allievi RECLAMO PROPOSTO DA S.S.VISPORT 2000 avverso squalifica al 14.6.2008 calc.VALENTINI MATTEO e TAVERNA ALFREDO, ammenda € 200 per intemperanze calciatori e sostenitori, perdita della gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 16.4.2008 gara VISPORT – CASALECCHIO del 6.4.2008 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame perché mancante di sottoscrizione, dal ché ne discende la giuridica inesistenza dell’atto. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla S.S. VISPORT 2000 e dispone per l’addebito della tassa non versata, osservando inoltre che, per quanto attiene il risultato della gara, non sarebbero stati osservati i termini di inoltro previsti dal C.U.n. 67/A della F.I.G.C. datato 25.2.2008, recepito dal C.U. n.100 della L.N.D. datato 26.2.2008 , allegato al C.U. C.R.E.R.n..34 del 27.2.2008 (Gli eventuali reclami alla C.D. territoriale dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del G.S.).
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