COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 07/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 07/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sigg.PANARELLI NICOLA e CAPOZZA BIAGIO MAURIZIO, tess.Associazione Forense Cerignola e ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA – Torneo Nazionale Forense 2007 Con nota 3.3.2008 prot.n. 3232/718 pf 06-07/SP/en, il Procuratore Federale; Letti gli atti relativi alla comunicazione del Presidente della C.D. del C.R.E.R. in data 16.5.2007, avente per oggetto la delibera n.196 del 14.5.2007 – C.U.n. 43 del 16.5.2007, riguardante il comportamento dell’ASS.FORENSE CERIGNOLA nel corso del Torneo Nazionale Forense. Vista la comunicazione dell’Ass.Calcio Avvocati Bari del 26.4.2007 con la quale è proposto reclamo avverso l’iscrizione dei sigg.NICOLA PANARELLI e CAPOZZA BIAGIO MAURIZIO, entrambi tesserati dall’Ass.Forense Cerignola (tess.F.I.G.C. n. 020592 e 020581). Considerato che, dai documenti in atti, risulta che gli stessi, al fine di partecipare al Torneo Nazionale Forense, avvalendosi del requisito soggettivo di cui all’art. 3 lett. C del Regolamento, hanno prodotto falsi certificati di laurea in Giurisprudenza che le Università di Bologna e Camerino hanno dichiarato non autentici, non risultando i medesimi tra gli studenti di detti Atenei. Ritenuto che la dichiarazione prodotta dagli interessati, sottoscritta da persona non tesserata, tale Maurizio Conti che dichiara di assumersi la responsabilità dell’illecito appare irrilevante e non acquisibile agli atti del procedimento. Che nel caso in esame si evidenzia la responsabilità disciplinare per la violazione dell’art.6 comma 1 e art. 1 comma 1 del C.G.S. dei tesserati NICOLA PANARELLI e BIAGIO MAURIZIO CAPOZZA, nonché in relazione all’art.6 comma 4 del C.G.S. dell’ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA. Visto l’art.32 comma 4 del C.G.S., ha deferito a questa C.D., : i sigg.NICOLA PANARELLI e BIAGIO MAURIZIO CAPOZZA, per la responsabilità prevista dagli artt.6 comma 1 e 1 comma 1 del C.G.S. per illecito sportivo perpetrato mediante la produzione di certificati di laurea falsi, al fine della partecipazione al Torneo Nazionale Forense 2007 avvalendosi dei requisiti di cui all’art. 3 lettera C del Regolamento del Torneo; l’ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante avv.Gianfranco Di Noia, con sede in via Quintino Sella 18 – Cerignola, per responsabilità oggettiva ex art.6 comma 4 del C.G.S. per il comportamento dei suoi tesserati. Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, l’ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale dichiara, fra l’altro, che : 1) “la violazione di illecito sportivo contestata alla scrivente si debba ritenete non configurabile. L’art.6 C.G.S., infatti, qualifica chiaramente l’illecito sportivo come il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica : si deve notare, sul punto, come l’eventuale violazione posta in essere non avrebbe contribuito ad assicurare alcun vantaggio in classifica ma, eventualmente, ad influire sul regolare svolgimento del confronto tra Bari e Cerignola. Ciò comporta che l’eventuale partecipazione sine titulo dei sig.ri CAPOZZA e PANARELLI alle gare della manifestazione de qua, integrerebbe, a tutto voler concedere, l’ipotesi tipizzata dal C.G.S. sub art.12, comma 5, ovvero posizione irregolare di calciatori. Ma non illecito sportivo”; 2) “il Procuratore Federale, con una motivazione a dir poco semplicistica, ha ritenuto che la dichiarazione prodotta dagli interessati e sottoscritta da persona non tesserata, sig.Maurizio Conti unico responsabile dell’illecito, appaia irrilevante e non acquisibile agli atti del procedimento”; 3) “ulteriore elemento che dovrà, necessariamente, condurre alla mancanza di responsabilità della scrivente, rinviene dalla circostanza che la stessa, dopo una attenta ed approfondita indagine tesa all’accertamento di quanto veniva asseritamene addebitato, senza non poche difficoltà, riusciva a convocare il sig.Conti Michele, residente a Cerignola, il quale dall’inizio della preparazione del Torneo Forense (ottobre 2006), che si è svolta presso la struttura sportiva c/o la quale lavora a tutt’oggi il predetto, vista la scarsa rosa ed esigua della squadra degli Avvocati, si adoperava di propria iniziativa nella ricerca di alcuni soggetti che potessero partecipare al Torneo, offrendo inoltre la propria collaborazione per la gestione logistica del Torneo stesso(maglie, palloni e campo, etc.). Tutta la documentazione veniva consegnata dal Conti ai responsabili della squadra, ivi compreso la copia dei due certificati di laurea dei sig.ri PANARELLI e CAPOZZA, contraffatti dal sig.Conti Michele, a totale insaputa dei predetti e soprattutto della scrivente”; 4) “la contestazion formale riportata dalla Procura Federale non può e non deve essere attribuita alla scrivente, che risulta totalmente estranea all’accaduto e che, comunque, lo aveva ignorato. Pertanto la scrivente sulla base di quella documentazione fornita dal Conti, ha provveduto ad iscrivere nella propria lista i sig.ri PANARELLI e CAPOZZA senza alun fine truffaldino, visto che il Torneo era ed è esclusivamente ludico, senza alcun interesse economico”. Chiede : che venga dichiarato infondato l’atto di contestazione così come formulato dalla Procura Federale, per manifesta carenza di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6 comma 1 C.G.S.; in via subordinata, di ritenere che l’eventuale condotta dell’ASSOCIAZIONE FORENSE DI CERIGNOLA possa integrare la violazione di cui all’art.12 c.g.s.; in via ulteriormente subordinata il minimo della sanzione prevista. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità dei sigg.NICOLA PANARELLI e BIAGIO MAURIZIO CAPOZZA in ordine agli artt.6 comma 1 e 1 comma 1 del C.G.S., nonché dell’ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA , in relazione all’art.6 comma 4 del C.G.S. , con la inibizione per 1 anno per i sigg.NICOLA PANARELLI e BIAGIO MAURIZIO CAPOZZA, con l’ammenda di € 3.000 e l’esclusione per anni 3 da qualsiasi competizione agonistica o torneo - con decorrenza 1.1.2008 - per l’ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA. La Commissione, - premesso che l’ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, in una conversazione per le vie brevi, a mezzo del proprio Presidente, informava di avere inviato un fax con il quale, scusandosi, comunicava di non potere essere presente all’odierno dibattimento, richiamandosi comunque, per le decisioni, alle ragioni esposte nella memoria depositata; - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - avute presenti le argomentazioni svolte dall’ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA; - valutato che il comportamento messo in atto dai sigg.PANARELLI e CAPOZZA si configuri nelle previsioni di cui all’ art. 6 comma 1 del previgente C.G.S., oggi trasfuso nell’ art. 7 comma 1 e nella violazione da parte degli stessi dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente responsabilità oggettiva dell’ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA in relazione all’art.6 comma 4 del previdente C.G.S., oggi trasfuso nell’art. 7 comma 4 del C.G.S.; - preso atto che l’ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA non partecipa al Torneo Nazionale Forense 2008, d e l i b e r a - di infliggere ai sigg.NICOLA PANARELLI e BIAGIO MAURIZIO CAPOZZA la inibizione per anni 1 ed all’ASSOCIAZIONE FORENSE CERIGNOLA una ammenda di € 3.000 e la esclusione per anni 3 da qualsiasi competizione agonistica o torneo- con decorrenza 1.1.2008. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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