COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 14/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico calc.PIAZZI ERIK e BONUCCHI SIMONE, tess.S.S. Spilambertese Calcio, sig.VALLICELLI VAINER, Presidente S.S.Spilambertese Calcio, sig.GALLONI ALEARDO, dirigente S.S.Spilambertese Calcio e S.S. SPILAMBERTESE CALCIO – Camp. I^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 14/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE
a carico calc.PIAZZI ERIK e BONUCCHI SIMONE, tess.S.S. Spilambertese Calcio, sig.VALLICELLI
VAINER, Presidente S.S.Spilambertese Calcio, sig.GALLONI ALEARDO, dirigente
S.S.Spilambertese Calcio e S.S. SPILAMBERTESE CALCIO – Camp. I^ categoria
Con nota 3.3.2008 prot.n. 3255/703pf06-07/SP/en, il Signor Procuratore Federale,
letta la relazione n.456 IN 2006/2007, e i relativi allegati - che formano parte integrante del presente
provvedimento ed a cui si fa espresso rinvio – con la quale l’Ufficio Indagini – esaminata la denuncia della A.C.Pozza – ha
deferito in ordine alla “posizione di tesseramento per la Soc.ASD Spilambertese Calcio dei calciatori sigg.ri Piazzi Erik e
Simone Bonucchi in relazione a gare della Coppa Emilia ed al Campionato di 2^ categoria”;
ritenuto che l’attività di indagine ha consentito di accertare :
a) che nel periodo agosto – dicembre 2006 i suddetti calciatori Piazzi e Bonucchi hanno disputato o sono
stati inseriti nella distinta in 8 gare della Coppa Emilia (Piazzi n. 8 volte, Bonucchi n. 7 volte) ed in 12 gare del Campionato
di 2^ categoria (Piazzi n. 10 volte, Bonucchi n. 11 volte) per la Società S.S.Spilambertese Calcio ASD;
b) che i citati calciatori risultano, peraltro, entrambi tesserati per la S.S.Spilambertese Calcio ASD solamente
a far data dal 21 dicembre 2006;
rilevato che le liste di trasferimento n. 22491 del giocatore Piazzi, dalla Val.sa Savignano ASD alla
S.S.Spilambertese Calcio ASD, e n. 22498 del calciatore Bonucchi, dalla F.C.Spilamberto 96 ASD alla S.S.Spilambertese
Calcio ASD, non risultano essere pervenute (vedi art. 39, comma 5 N.O.I.F.) al C.R.E.R. entro il termine del 20 settembre
2006, come richiesto ed indicato nel C.U. n. 182/A pubblicato il 31 marzo 2006;
che, invero, la L.N.D. ha reso esecutivo, ex art.104, comma 2 N.O.I.F., le successive liste di trasferimento n.
171807 e 40298 relative ai medesimi giocatori, solo in data 21 dicembre 2006;
considerato, quindi, che all’epoca dei fatti (periodo agosto – dicembre 2006), i giocatori Piazzi e Bonucchi non
erano ancora regolarmente tesserati per la ASD Spilambertese Calcio;
considerato, altresì, che le distinte relative alle n.8 gare in esame di Coppa Emilia e n. 12 gare di campionato di 2^
categoria sono state sottoscritte in 19 occasioni dal sig.Vallicelli Vainer ed in una occasione dal sig.Galloni Aleardo –
entrambi dirigenti della S.S.Spilambertese Calcio ASD – nella qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale;
che i suindicati dirigenti, in funzione di accompagnatore ufficiale della squadra, con la sottoscrizione della distinta
hanno dichiarato che i giocatori Piazzi e Bonucchi erano regolarmente tesserati per la ASD Spilambertese Calcio e
partecipavano alle suindicate partite sotto la responsabilità della società stessa;
ritenuto che nell’avvenuto utilizzo di calciatori non tesserati e nella fraudolenta redazione di distinte di gara,
appaiono ravvisabili condotte che, in quanto lesive dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i
tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, hanno integrato la violazione dell’art. 1, comma 1,
C.G.S. anche in relazione agli artt. 6, comma 1 e 13 (affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale ed all’art.34 del
Regolamento della L.N.D., ascrivibili ai suddetti calciatori nonché ai sigg.Vallicelli Vainer e Galloni Aleardo, all’epoca dei
fatti, rispettivamente, il primo Presidente ed il secondo Dirigente della Società ASD Spilambertese Calcio, nonché a titolo
di responsabilità diretta ed oggettiva alla S.S.Spilambertese Calcio ASD ai sensi dell’art.2, comma 4, C.G.S. previdente;
visto l’art.32, commi 4 e 5, e l’art. 41, comma 1, C.G.S.,
ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano :
- il sig.PIAZZI ERIK ed il sig.BONUCCHI SIMONE, entrambi attualmente tesserati per S.S.Spilambertese
Calcio ASD, della violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, in relazione alla sopradescritta condotta
concernente la loro partecipazione alle citate gare di Coppa Emilia e di campionato di 2^ categoria in quanto, all’epoca dei
fatti, non tesserati per la S.S.Spilambertese Calcio ASD;
- il sig.VALLICELLI VAINER, in qualità di Presidente della S.S.Spilambertese Calcio ASD, delle seguenti
violazioni :
- a) art.1, comma 1 , C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, in relazione agli artt. 6, comma 1, e 13 dello
Statuto Federale previgente, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per violazione della
normativa federale in materia di tesseramento (art.34 Regolamento L.N.D.) in ordine alle sopra descritte condotte
concernenti l’aver sottoscritto, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale, in n. 19 occasioni la distinta delle gare indicate
nella parte motiva, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara
sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti;
- b) art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli art.6, comma 1 e 13 della Statuto Federale previgente, per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per violazione della normativa federale in materia di
tesseramento, per aver consentito, quale Presidente, che calciatori non tesserati fossero impiegati dalla propria società in
occasione di 8 gare di Coppa Emilia ed in 12 gare di campionato;
- il sig.GALLONI ALEARDO, in qualità di dirigente della S.S.Spilambertese Calcio ASD, della violazione
dell’ art.1, comma 1 , C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, in relazione agli artt. 6, comma 1, e 13 dello Statuto Federale
previgente, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per violazione della normativa federale in
materia di tesseramento (art.34 Regolamento L.N.D.) in ordine alle sopra descritte condotte concernenti l’aver sottoscritto,
quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale, in una occasione, la distinta di una gara di Coppa Emilia in cui dichiarava che i
giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di
appartenenza, giusto le norme vigenti;
- la Società ASD SPILAMBERTESE CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi
dell’art.2, comma 4, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, per quanto ascritto nei capi che precedono ai propri tesserati e
dirigenti.
Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, il sig.Vallicelli VAINER, Presidente della S.S.Spilambertese
Calcio, che è presente all’odierno dibattimento, ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale dichiara, fra l’altro, che :
1) “ le liste di trasferimento dei calc.Piazzi e Bonucchi sono state redatte, timbrate e firmate dalla società e dai calciatori
nel mese di agosto 2006; 2) dette liste sono stete regolarmente inviate all’Ufficio Tesseramenti del C.R.E.R. in data
26.8.2006, a mezzo raccomandata A.R. n. 121086763092, pertanto per la S.S.SPILAMBERTESE CALCIO i calciatori
erano regolarmente tesserati a partire dal 26.8.2006; 3) solo a fine novembre 2006 rilevano che nelle liste di svincolo
inviate loro non risultavano tesserati i calc.PIAZZI e BONUCCHI e immediatamente rivoltisi all’Ufficio Tesseramenti
vengono a sapere che detta raccomandata non risulta arrivata a destinazione. Il mancato recapito della predetta
raccomandata è da imputare unicamente ad un mancato servizio delle Poste Italiane(come dimostrato da ricevute, visure
e reclamo) e non può essere imputato a negligenza o errori della SPILAMBERTESE CALCIO, che ha il solo torto di non
avere usufruito di un servizio che, tra l’altro, ha pagato. Aggiunge che il calc.PIAZZI è stato loro ceduto dalla società
Val.Sa. Savignano, che partecipa allo stesso campionato ed è stata eliminata dalla Coppa Emilia proprio dalla
SPILAMBERTESE CALCIO e non ha mai sporto nessun reclamo.
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Il rappresentante della Procura Federale, avv.PAOLA D’ORSOGNA, dopo avere esperito con il sig.VALLICELLI,
la procedura del patteggiamento, ai sensi dell’art.23 del C.G.S., con esito positivo, conclude la sua requisitoria
chiedendo , in relazione ai fatti contestati, le seguenti sanzioni : 1 anno di inibizione per il sig.VALLICELLI VAINER, 1
mese di inibizione per il sig. GALLONI ALEARDO ed una ammenda di € 1.000 per la S.S.SPILAMBERTESE CALCIO
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- avute presenti le argomentazioni svolte dalla S.S.SPILAMBERTESE CALCIO;
- preso atto che nel corso delle indagini la S.S.SPILAMBERTESE CALCIO ha prodotto copia delle
liste di trasferimento n. 22481 del calc.PIAZZI ERIK ceduto dall’A.S.Val.Sa. e n. 22498 del calc.BONUCCHI SIMONE
ceduto dal F.C.Spilamberto 96, spedite il 26.8.2006 all’Ufficio Tesseramenti del C.R.E.R.;
- atteso che il calc. PIAZZI, ceduto, come detto, dall’A.S.Val.Sa. ha preso parte, in data 9.11.2006 e
16.11.2006 alle gare di a. e r. di Coppa Emilia Val.Sa.-Spilambertese e Spilambertese – Val.Sa. i risultati delle quali
(rispettivamente 0 – 2 e 2 – 1) hanno prodotto la eliminazione dalla manifestazione dell’A.S.Val.Sa., senza che
quest’ultima abbia proposto alcun reclamo, nulla avendo da eccepire in ordine alla partecipazione del citato calc.PIAZZI;
- preso atto che gli stessi calciatori PIAZZI e BONUCCHI sono stati, con nuova documentazione,
tesserati per la S.S.SPILAMBERTESE con decorrenza 21.12,2006, dopo essere stati posti in lista di svincolo,
rispettivamente, dall’A.S.Val.Sa. e F.C.Spilamberto 96 che già li avevano ceduti, sempre allla S.S.SPILAMBERTESE,
attraverso la documentazione andata smarrita;
- tenuto conto che la S.S.SPILAMBERTESE CALCIO ha potuto dimostrare di aver chiesto al
servizio postale l’inoltro della comunicazione nelle forme previste sia dal C.U. n. 182/a F.I.G.C., pubblicato il 31.3.2006,
sia nelle forme previste dal combinato disposto degli artt.34 del Regolamento della L.N.D. e .39 comma 5 delle N.O.I.F.,
mentre invece non ha potuto dare la prova, attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento, che tale comunicazione
fosse effettivamente pervenuta all’Organo destinatario;
- valutato che il comportamento della S.S.SPILAMBERTESE CALCIO possa inquadrarsi sotto il
profilo della colpa o negligenza per la omessa verifica che il tesseramento dei cal.PIAZZI e BONUCCHI comunicato,
attraverso la trasmissione delle liste di trasferimento agli Organi federali, avesse raggiunto lo scopo per il quale il
regolamento stabilisce che la comunicazione vada fatta mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno;
- visti gli artt.18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig.VALLICELLI VAINER l’inibizione per mesi 6, al sig.GALLONI ALEARDO
l’inibizione per mesi 1 ed alla S.S.SPILAMBERTESE CALCIO l’ammenda di € 500.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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