COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.BARALDO LORENZO – A.F.Q.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 21/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE
a carico sig.BARALDO LORENZO – A.F.Q.
Con nota 11.3.2008 rep. N. 3427/770 pf 06-07/SP/en, il Signor Procuratore federale,
premesso che :
- con nota del 13 giugno 2007 la Procura Federale trasmetteva all’Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti la documentazione pervenuta dalla Procura Arbitrale relativa ad alcune dichiarazioni critiche nei confronti dei vertici arbitrali e della categoria in genere, pubblicati su Internet dall’arbitro fuori quadro della sezione AIA di Bologna sig.Lorenzo Baraldo;
- tale denuncia era correlata da due note, datate rispettivamente 4 e 29 maggio 2007, con le quali il Sostituto Procuratore della Procura Arbitrale Nazionale sig.Ettore Borgazi, trasmetteva materiale tratto da un “blog” dell’associato Lorenzo Baraldo;
- con nota del 7 maggio 2007 anche la Segreteria AIA su mandato del Presidente attivava la Procura Arbitrale Nazionale per le critiche al vertice associativo e alla categoria in generale;
- rilevato in particolare che sul blog “Lorenzo Baraldo, un nome una garanzia” in data 6 aprile 2007 sono stati scritti e diffusi giudizi pesanti sulla intera dirigenza arbitrale, sulla decisione di riprendere Collina, sulla non trasparenza di altre decisioni suggestivamente evocate, invitando i colleghi arbitri a dimettersi e “ad andare a casa”;
- rilevato, inoltre, che sullo stesso blog in data 22 maggio 2007, con riferimento alla “serata mondiale” tenutasi il giorno precedente presso la sezione arbitri di Bologna, veniva criticato pesantemente il comportamento tenuto dal sig.Stagnoli, uno dei due assistenti ai mondiali presenti alla serata, in occasione di una sua richiesta di biglietti ad un dirigente di una società sportiva di serie A, riportando anche dichiarazioni rese pubblicamente in quella occasione;
- rilevato sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini e di un attento esame degli atti e della documentazione allegati alla relazione, che nei fatti denunciati si ravvisa una violazione dell’art.37, comma 3, lett.d) del Regolamento AIA vigente all’epoca dei fatti;
- rilevato che tali norme fanno espresso divieto agli arbitri di fare dichiarazioni in luogo pubblico anche a mezzo e-mail o propri siti internet o di compiere valutazioni sul comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati;
- rilevato, che in assenza di disposizioni transitorie in tema di Giudice competente, debba ritenersi che, trattandosi di norma procedimentale, per cui vale il principio tempus regit actum, siano sottoposte alle determinazioni di questa Procura – e non quella Arbitrale – e al giudizio della Commissione Disciplinare, anche i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento AIA;
- visto l’art. 32, comma 4, del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. il sig.LORENZO BARALDO, Arbitro Fuori Quadro della Sezione A.I.A. di Bologna, perché risponda della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.37, comma 3, lett.d) (oggi trasfuso nell’art.40, comma 4, lett.d) del Regolamento A.I.A. vigente all’epoca dei fatti, per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva e in particolare per avere scritto e diffuso sul blog “Lorenzo Baraldo, un nome una garanzia” in data 6 aprile 2007 giudizi pesanti sulla intera dirigenza arbitrale, sulla decisione di riprendere Collina, sulla non trasparenza di altre decisioni suggestivamente evocate, invitando i colleghi arbitri a dimettersi e “ad andare a casa”, nonché per avere scritto e diffuso sullo stesso blog, in data 22 maggio 2007, con riferimento alla “serata mondiale” tenutasi il giorno precedente presso la sezione arbitri di Bologna, una critica pesante sul comportamento del sig.Stagnoli, uno dei due assistenti ai mondiali presenti alla serata, in occasione di una sua richiesta di biglietti ad un dirigente di una società sportiva di serie A.
Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, nulla è pervenuto da parte del sig.BARALDO.
Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, informa di essersi accordato con il sig.BARALDO, ex art. 23 del C.G.S., per l’applicazione di una sanzione ridotta che, tenuto conto della sanzione base di 6 mesi di inibizione, chiede venga inflitta al predetto sig.BARALDO nella misura ridotta di 4 mesi di inibizione.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- visti gli artt. 19 e 23 del C.G.S.,
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione indicata, con ordinanza non impugnabile ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig.BARALDO LORENZO l’inibizione per 4 mesi.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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